Prato – È una delle tristi storie di donne vittime della violenza del proprio ex compagno che sembra non trovare soluzione, nonostante la denuncia per stalking e la successiva separazione dall’uomo con cui una giovane quarantenne ha avuto una bambina che oggi ha cinque anni.
Violenza sulle donne: sullo stalking è sempre muro di gomma
Diverse le trascrizioni presentate in cui sono riportate le minacce ricevute negli ultimi tempi :”Ti farò del male….no dai scherzo” ,oppure: “Vedrai che cosa sono capace,non sottovalutarmi …sono stato a (…) per preparare le cose…vedrai…” e ancora: “Aspettati tutto da me, meriti uomini che picchiano o incaprettano le loro donne che non si sottomettono”.
Un caso anomalo nel suo genere, anche perché, al momento non ci sono né provvedimenti nei confronti dell’ex, (almeno finora non sono stati resi noti alla signora) e neanche all’avvocato che assiste la vittima in questione; molto probabilmente il rimpallo tra due procure toscane, nasce dalla residenza di lei, che attualmente vive “forzatamente” dallo scorso giugno in casa dei genitori, e dalla zona di partenza dei messaggi.
“Purtroppo, la violenza di genere”, così a Stamp la avvocatessa Edy Pacini, presidente della Associazione Anna Maria Marino che si occupa anche di violenza contro le donne “trova terreno fertile in una cultura come la nostra che ancora mitizza la superiorità maschile.
Per ovviare a tutto ciò è sicuramente necessaria una tutela repressiva, anche per scopi deterrenti, ma non è ancora sufficiente, perché essa interviene solo a posteriori, dopo che,purtroppo, la violenza si è consumata”.
Fondamentale è la diffusione senza alcuna selezione di destinatari di una cultura di genere e non solo in occasione o a ridosso della giornata internazionale sulla violenza sulle donne, di formazione e informazione, rivolte soprattutto alle giovani generazioni, e di conseguenza alle scuole, alle famiglie, che sono i primi nuclei di società naturale.
“In questi ultimi anni”, continua l’avvocatessa,“i processi per violenza di genere sono esplosi nelle aule dei tribunali e a livello legislativo, solo nel 2009 è stato introdotto il reato di atti persecutori “cd stalking”,con l’inserimento dell’art. 612 bis nel c.p. Oggi abbiamo tre fonti normative, tre interventi legislativi che si sono susseguiti in soli 4 anni. Il primo del 2009, che ha introdotto il reato di stalking colmando in tal modo una lacuna legislativa che non si riusciva a coprire ricorrendo ad altre fattispecie incriminatrici come i maltrattamenti in famiglia, minacce, lesioni, molestie, ingiuria e diffamazione. I due interventi del 2013 hanno rafforzato le tutele per la persona offesa aumentando la pena del reato e introducendo anche misure preventive come il piano d’azione straordinario.
“Anche la giurisprudenza”-, così conclude l’avvocatessa Edy Pacini, ha applicato la nuova normativa interpretando estensivamente taluni elementi costitutivi della fattispecie in modo da far ricadere sotto la sua copertura il maggior numero possibile di casi concreti (E’ fatto recente la sentenza che ha riconosciuto la configurabilità del delitto di stalking anche nel caso in cui manchi un legame affettivo tra vittima e carnefice).
Anche la Consulta con una sentenza del giugno scorso ne ha salvato l’esistenza respingendo la questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata con riferimento al principio di determinatezza della fattispecie penale.Tuttavia non bisogna adagiarsi sugli allori e il caso della signora dimostra che possono verificarsi, in caso di denuncia, cavilli burocratici che impedirebbero la tutela di chi decide di affidarsi alle aule di giustizia”.