Sullo slittamento della riforma Cartabia al 30 dicembre prossimo stabilito dal primo Consiglio dei ministri del Governo Meloni non sono mancate le polemiche perchè l’intervento in materia penale è uno dei fondamenti delle misure approvate dall’esecutivo Draghi, concordato con l’Europa nell’ambito del Pnrr. Ne parliamo con Valerio de Gioia, Giudice della quarta sezione penale del Tribunale di Roma, autore del volume Codice Rosso, edito da Latribuna e direttore della rivista NJUS, La giurisprudenza spiegata in tempo reale.
Si parla tanto della imminente entrata in vigore della riforma Cartabia che ha modificato il processo penale e civile. Ma quali sono le novità in tema di protezione delle vittime dei reati di violenza di genere o domestica?
“La riforma Cartabia (dal nome del Ministro della Giustizia dell’epoca) ha potenziato gli strumenti a tutela delle vittime dei reati di violenza e di genere già a partire dalla legge delega del 2021.
È stato ampliato il novero delle ipotesi di reati in cui la persona offesa può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dal reddito. Inoltre, in caso di condanna, per questi stessi reati, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati con obbligo di comunicare alla persona offesa l’eventuale evasione o scarcerazione del reo”.
Sul versante della immediatezza della tutela delle vittime qual è la novità più significativa?
“È stato previsto l’arresto obbligatorio in flagranza per i delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, colmando, così, una lacuna normativa da più parti segnalata”.
In relazione al processo civile si registrano novità?
“L’allarmante diffusione della violenza di genere e domestica ha indotto il legislatore ad intervenire per evitare il verificarsi – nell’ambito dei procedimenti civili e minorili, aventi ad oggetto la disciplina delle relazioni familiari, e in particolare l’affidamento dei figli minori -, fenomeni di vittimizzazione secondaria”. La riforma Cartabia del processo civile – attuata con il D.L.vo 149 del 2022 – ha previsto l’inserimento di una Sezione interamente dedicata alle violenze domestiche o di genere.
Cosa si intende con “vittimizzazione secondaria”?
“Si ha vittimizzazione secondaria quando “le stesse autorità chiamate e reprimere il fenomeno delle violenze, non riconoscendolo o sottovalutandolo, non adottano nei confronti della vittima le necessarie tutele per proteggerla da possibili condizionamenti e reiterazioni della violenza” (cfr. relazione sulla vittimizzazione secondaria approvata il 20 aprile 2022 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, del Senato della Repubblica, Doc. XXII bis n.10). La mancata attenzione al tema della vittimizzazione secondaria è stata oggetto di specifici rilievi mossi alle istituzioni italiane nel rapporto GREVIO redatto nel 2019 all’esito dell’attività del Gruppo di esperti chiamato a verificare l’applicazione della Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77”.
Cosa cambia nel processo civile?
“Il legislatore, nella consapevolezza che il contrasto alla violenza domestica non si realizza soltanto con le norme penali, ma anche, e forse soprattutto, nell’ambito dei procedimenti civili e minorili, ha dettato specifici criteri di delega per garantire piena tutela alle vittime. Per contrastare questa forma di violenza nell’ambito dei procedimenti disciplinati dal nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie, è stata prevista una sorta di “corsia preferenziale” per tali giudizi, che dovranno avere una trattazione più rapida e connotata da specifiche modalità procedurali. In presenza di allegazioni di violenza o di abuso, il procedimento deve essere trattato secondo una disciplina processuale connotata da specialità al fine di verificare, già dalle prime fasi processuali, se quanto allegato dalla parte sia o meno fondato. Particolare attenzione, poi, è dedicata allo svolgimento dell’udienza ove il rischio di vittimizzazione secondaria è altissimo: la vittima di violenza non può essere costretta ad essere presente in udienza con il presunto autore della violenza senza l’adozione di particolare cautele; non può essere tentata la conciliazione (considerata anche la posizione di subordinazione di una parte rispetto all’altra nelle relazioni contraddistinte da violenza); non è consentito il ricorso alla mediazione, vietata in presenza di violenza domestica. In presenza di allegazioni di violenza sono previsti particolari accorgimenti, poi, per l’ascolto del minore”.
Cosa altro si può fare per poter tutelare le vittime dei reati di violenza domestica o di genere così da incoraggiare le denunce?
“Si potrebbe rendere obbligatorio l’incidente probatorio (meccanismo che consente l’assunzione anticipata della prova) così la vittima viene subito sentita nel contraddittorio delle parti e sottratta al “calvario” del processo penale. Attualmente, chi ha avuto il coraggio di denunciare viene costretto a presentarsi in tribunale anche a distanza di anni per ricordare fatti drammatici che, in virtù di meccanismi mentali di rimozione, ha cercato di non ricordare più”.
Foto: Valerio De Gioia