Firenze – In che modo si individua se un alloggio appartiene o meno all’Erp, ovvero all’edilizia residenziale pubblica? La domanda diventa fondamentale se le case in questione rientrano nel piano delle vendite dell’amministrazione comunale, come è il caso di due strutture abitative di via dei Pepi, al civico 39 e 41, a Firenze. Tredici alloggi in tutto, in cui abitano ad oggi altrettanti nuclei famigliari che vi risiedono. Ma sono assegnatari, vale a dire, hanno un’assegnazione vera e propria come titolo per risiedere nelle abitazioni?
Per capire bene le conseguenze derivanti dalla risposta che si dà alla domanda, torniamo indietro alla legge che disciplina la materia. Lo status di un alloggio popolare del comune viene individuato dall’applicazione della legge regionale n.5/2014. In particolare, i primi due commi dell’art.1 della suddetta legge sono fondamentali: le case Erp infatti sono quelle che: 1) sono state costruite con i soldi derivanti dalla stessa Erp, magari con la vendita di altre case popolari (infatti i proventi derivati dalla vendita di abitazioni Erp, per legge, devono essere reimpiegati esclusivamente per costruire o manutendere altre case popolari); 2) gli alloggi sono riconoscibili come appartenenti all’Edilizia residenziale pubblica anche se sono stati assegnati con assegnazione Erp non temporanea.
Tutto molto chiaro, ma non sembrerebbe sia tale per il Comune di Firenze. Infatti, i 13 appartamenti che si trovano in via de’Pepi, sarebbero stati dichiarati “non Erp” dagli uffici del Patrimonio del Comune. Sembra anche che la conclusione sia dovuta “all’origine” dei beni in questione, non costruiti con i soldi dell’Edilizia popolare pubblica. Con buona pace dell’assegnazione che costituirebbe titolo per i residenti attuali, se fosse stata fatta secondo le vigenti normative Erp. Del resto, tuttavia, la legge regionale 96/96 definisce “alloggio Erp” tutti quelli destinati a finalità Erp. E dopo quasi trent’anni di residenza “popolare” questo sembra, al di là di tutto, il caso degli alloggi di via dei Pepi. Da ciò deriverebbe che gli alloggi in questione o sono assoggettati alla legge regionale 5/2014 e quindi alienabili solo come Erp, oppure continuano ad avere la finalità Erp ex legge 96/96 e non possono essere alienati altrimenti.
Da questa “scelta” dell’amministrazione comunale, derivano almeno tre, importantissime, conseguenze. La prima, che l’indagine sul patrimonio immobiliare comunale svolta solo sull’origine del bene non rispetterebbe il dettato della legge regionale; la seconda, che “decategorizzando” la struttura e facendola passare da edilizia popolare a edilizia ordinaria, i soldi ricavati dalla vendita non sarebbero costretti dal vincolo di obbligo di reimpiego nell’edilizia popolare residenziale, bensì potranno essere versati senza vincoli di sorta per il loro utilizzo, nel bilancio.
La terza che, mentre da più parti (dall’Ordine degli Architetti alle varie associazioni ai cittadini agli urbanisti) si lamenta la desertificazione del centro storico fiorentino e la fuga delle residenze, il comune intraprenderebbe proprio un’operazione contraria: infatti, l’alternativa per i nuclei famigliari di via dei Pepi di cui si parla, anche se ancora non c’è l’ufficializzazione, è la loro sistemazione negli alloggi “green” di viale Giannotti. Ben lontani dal centro storico insomma, e ben lontani anche da quella rete di amicizie, relazioni, comunità che si sviluppa naturalmente per i residenti in un dato luogo. Infatti, sembra di capire che, fra i vari inquilini, solo due di loro avessero chiesto la “mobilità” per varie ragioni (fra cui l’età avanzata) mentre gli altri stavano “benissimo” dove si trovavano. Per concludere, vale forse la pena di ricordare che un’operazione simile era stata tentata nel 2001, ma, per l’opposizione degli abitanti, non era andata a buon fine. Tant’è vero che l’allora assessore alla casa Tea Albini “promise” che gli alloggi in questione sarebbero rimasti “per sempre” nell’Erp. Ma evidentemente, le cose sono cambiate.