Firenze – La Sezione Lavoro del Tribunale di Firenze ha accolto il ricorso di 11 lavoratori contro la Società Toscana Aeroporti per quanto riguarda l’obbligatorietà o meno della prestazione lavorativa “in occasione delle festività infrasettimanali civili e religiose”.
Con sentenza n.511/2017 del 24/05/2017, il giudice ha ribadito, come si legge nella nota dell’Usb, cui appartengono i lavoratori che hanno fatto ricorso, “che il lavoratore non è obbligato alla prestazione, e che per l’eventuale prestazione lavorativa l’azienda deve trovare un accordo con il dipendente stesso”.
Inoltre, il giudice “ha ribadito altresì anche alla luce della giurisprudenza prevalente e più recente , che l’astensione dalla prestazione lavorativa è un diritto di cui le organizzazioni sindacali in sede di accordi collettivi non possono disporre, in assenza di uno specifico mandato ad esse conferito dal lavoratore, essendo il riposo nelle festività infrasettimanali rinunciabile solo mediante il mutuo consenso fra le parti, lavoratore e datore di lavoro”.
Dunque, come scrive l’Usb, “il Tribunale ha pertanto dichiarato il diritto dei ricorrenti all’astensione dal lavoro nei giorni di festività religiosa o civile previste dalla legge, condannando inoltre la Toscana Aeroporti a rimborsare alle parti ricorrenti le spese di lite”.
Da parte del sindacato di base si rende noto l’impegno “a estendere a tutti i lavoratori dell’Aeroporto gli effetti della sentenza. Questa sentenza – si legge nella nota – apre nuovi scenari sul lavoro nelle festività che potrà anche riguardare tante altre categorie di lavoratori, in primo luogo quelli della grande distribuzione e dei centri commerciali, che, vittime delle liberalizzazioni selvagge, sono costretti ad oggi a prestare la propria opera anche nelle festività di legge”.