Firenze – Fra i vecchi gestori del Trasporto pubblico e la Regione è ormai guerra senza esclusione di colpi dopo l’aggiudicazione della gara alla concorrente francese Ratp. Dopo la mossa dei gestori di fare ricorso all’Autorità nazionale anticorruzione per segnalare l’andamento della gara, la Regione ha risposto con analogo esposto alla stessa Autorità diretta da Cantone, all’Autorità di regolazione dei trasporti e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Motivo: “l’atteggiamento ostativo da parte dei gestori uscenti rispetto all’esecuzione degli atti in base all’esito della gara unica regionale per la gestione del Trasporto pubblico locale su gomma, contravvenendo obblighi che erano stati espressamente assunti in sede della gara stessa”.
“Ciò – si legge nell’esposto – si pone in contrasto con le regole della concorrenza e rischia di pregiudicare in modo rilevante l’interesse pubblico ed un’efficiente erogazione del servizio di Trasporto pubblico locale. Procrastinare, con comportamenti come quelli in oggetto, la possibilità che il nuovo gestore possa iniziare ad erogare il servizio significa, infatti, che l’Amministrazione dovrebbe far continuare a svolgere il medesimo al gestore attuale, con obblighi di servizio. Ciò, oltre ad avere costi elevati, impedirebbe di ottenere quegli investimenti che hanno costituito uno degli obiettivi più rilevanti della procedura di gara”.
Questo comportamento è tanto più immotivato – si scrive nella segnalazione – in quanto tale attività, meramente ricognitiva, “può ragionevolmente avvenire senza alcun rischio di interruzione di pubblico servizio e senza alcun intralcio alla regolare esecuzione del servizio da parte dei gestori attuali, che possono concordare con l’aggiudicatario le modalità di svolgimento della stessa. La suddetta attività non pregiudica lo svolgimento dell’iter giurisdizionale e pertanto ed in questo senso non costituisce atto pregiudizievole perché non impedisce in alcun modo ai gestori attuali di continuare a svolgere il servizio sino alla stipula del contratto”.