Firenze – Una vecchia storia maledettamente attuale, cominciata nel 1956 e ad ora chiusa con un’intimazione di sfratto e l’ordine del tribunale di lasciare l’immobile, un alloggio popolare in gestione a Casa spa. Giovanni ora ha 82 anni, e verosimilmente non avrebbe mai pensato di concludere così la sua permanenza nell’alloggio in via Magellano 50 a Firenze, dopo avervi passato una vita, a partire dal quel giorno del 1956 in cui, come profughi istriani, con la propria sorella Isabella e poi con la moglie Rosa, presero possesso di quello che potevano considerare il pegno di una nuova vita. Non ci pensava ora, passati gli 80 anni, solo, (le due donne sono morte nel frattempo), di dover considerare di lasciare quell’alloggio. Non dopo aver versato, nel 1998, la somma di 765mila lire nelle casse della Tesoreria dello Stato, con causale “Prezzo di cessione di alloggio per profughi l. 137/52 fondicer legge 560/93 comma 24”, con allegata distinta di versamento.
Peccato che per ignoranza della legge, mancata spiegazione da parte di chi avrebbe potuto, inazione da chi avrebbe dovuto o forse per dimenticanza, Giovanni non abbia perfezionato l’atto, come determinato dalla legge. Del resto, quella causale del versamento fatto per la cessione dell’alloggio, lo aveva messo nella completa tranquillità. Purtroppo, secondo la legge, non solo manca l’atto traslativo di proprietà che perfeziona la titolarità, ma anche un altro requisito necessario, ovvero la domanda di cessione da parte del profugo assegnatario richiedente e l’assenso dell’ente. Non solo. Giovanni, una volta venuto a conoscenza della mancanza dell’atto traslativo di proprietà, ha ripreso a pagare il canone, nella misura di tre euro mensili, senza peraltro mai avere avuto la restituzione della somma pagata e mai andata a buon fine.
In altre parole: fratello e sorella assegnatari di alloggio per profughi (erano scappati dall’Istria) hanno pagato quanto richiesto alla Tesoreria dello Stato pensando di aver così avuto la cessione della proprietà, non avendo in cambio nè la titolarità sull’alloggio per i profughi ex lege 137/52, nè il ritorno della somma, vista la mancata validazione del titolo. Ma la misura del canone corrisposto, secondo Casa spa, non era motivato in alcun modo. Per cui, lo sfratto è intervenuto per morosità. Per quanto riguarda Casa spa, l’ assegnazione risale al 13 novembre 2011. La morosità, in data 10 luglio 2020, era di 100mila euro 520. A questo, visto che il Tribunale ha accolto le posizioni di Casa spa, si sommano le spese legali. Ed ora Giovanni, solo, anziano, dopo aver ottenuto l’alloggio come profugo istriano più di 50 anni fa, averne pagato la cessione e non averne mai ottenuto la titolarità della proprietà (e neppure soldi indietro, vista la mala parata), rischia di non avercela neppure più, quella sospirata casa.