Firenze – Il Consiglio regionale a larghissima maggioranza approva in prima lettura due leggi di modifica dello Statuto. Le leggi che modificano lo Statuto devono essere definitivamente approvate in seconda lettura a distanza di almeno due mesi.
Un gruppo consiliare, originariamente formato da più eletti in una lista presente alle elezioni regionali, che nel corso della legislatura vede i propri componenti scegliere altri gruppi, potrà essere costituito anche dal solo consigliere
rimasto. È quanto prevede una legge di modifica dello statuto, approvata in prima lettura a larghissima maggioranza dal Consiglio regionale della Toscana. Lo statuto, per evitare l’eccessiva frammentazione, esclude la formazione di gruppi unicellulari, ad eccezione del gruppo costituito dall’unico eletto di una lista presente alle elezioni
regionali. La legge estende la deroga, per assicurare comunque la rappresentanza ad una lista presente alle elezioni.
Una seconda legge di modifica statutaria, approvata sempre in prima lettura a larghissima maggioranza, prevede che, nel caso in cui l’iniziativa popolare delle leggi abbia per oggetto l’istituzione di un nuovo comune, la modifica delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali, o la fusione di due o più comuni, essa possa essere esercitata da un numero di elettori pari almeno al 10 per cento degli elettori di ciascun comune interessato e comunque pari ad almeno il 15 per cento complessivo di tutti gli elettori dei comuni interessati, oppure dal rispettivo consiglio o dai rispettivi consigli comunali.
Lo Statuto del Consiglio regionale
Le dichiarazioni
”Si abbassa la soglia delle firme necessarie, attualmente fissata a cinquemila elettori – ha spiegato il presidente
della Commissione Affari istituzionali Marco Manneschi (Toscana civica riformista) – fissando una quota non irrilevante, ma adeguata a sostenere la proposta”. Sullo stesso tema il Consiglio ha respinto una proposta di modifica
statutaria del consigliere Gabriele Chiurli (gruppo misto). Tale proposta avrebbe previsto che l’iniziativa popolare delle leggi potesse essere esercitata da tremila elettori, e non cinquemila, da almeno due consigli comunali, e non tre, e che il Consiglio votasse le proposte nel merito non oltre sei mesi, e non nove, dalla presentazione. Era prevista anche la riduzione da quarantamila e ventimila elettori della soglia per indire un referendum abrogativo di
una legge o di un regolamento regionale.
”Negli ultimi anni si è registrato un progressivo allontanamento dei cittadini e della società civile dalla politica – ha spiegato Chiurli – Per questo ho proposto di abbattere la soglia delle firme per promuovere proposte di legge, o referendum abrogativi e consultivi, e di velocizzare le procedure per l’esame delle leggi di iniziativa popolare”.
”Lo scopo è lodevole, ma limitarsi ad abbassare la soglia dei presentatori rischia di alimentare aspettative che poi
vanno deluse, come è già successo in molti casi – ha osservato Manneschi – È necessario ripensare il processo formativo delle leggi. La partecipazione è una cosa seria. Abbassare la soglia non si centra lo scopo”.