Firenze – Servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti comunali, il Tar dà ragione al Comune di Firenze. I giudici amministrativi hanno infatti respinto il ricorso intentato da Sapra Sanità srl, che in un primo momento si era aggiudicata la gara comunale che doveva attribuire il servizio riguardante i dipendenti. La questione era stata portata a conoscenza dell’opinione pubblica per la protesta che i dipendenti comunali avevano organizzato, dal momento che le visite di medicina del lavoro si erano tenute in un camper parcheggiato a Villa Arrivabene, in quanto i locali nella disponibilità di Sapra srl non avevano i requisiti richiesti dal bando. Il motivo che aveva indotto l’amministrazione comunale a revocare l’aggiudicazione provvisoria alla srl, aggiudicandolo invece all’Istituto San Lorenzo, che già da prima deteneva il servizio.
Il fatto – Il comune di Firenze aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti comunali e nomina del medico competente, nelle cui more di conclusione il Comune, spinto anche dalla necessità di assicurare il servizio entro il primo gennaio 2016, lo aveva affidato in economia a Sapra Sanità srl., che con verbale del 16 dicembre 2015 era risultata aggiudicataria provvisoria della gara.
In seguito, era scattato il controllo dell’amministrazione comunale sulla dichiarazione rilasciata dalla srl, vale a dire di, secondo quanto richiesto dal bando “effettuare il servizio in una struttura sanitaria autorizzata”. Ma l’esito del sopralluogo effettuato dalla Asl Toscana Centro dava un risultato inaspettato: i quattro studi medici in cui la Sapra svolgeva il servizio non risultavano infatti ne’ autorizzati ai sensi della Legge regionale, ne’ si trovava traccia di alcuna autorizzazione sanitaria rilasciata alla stessa Sapra. Il comune allora disponeva l’immediata chiusura del presidio ambulatoriale attivando nel contempo il procedimento per la risoluzione del contratto di affidamento, motivando che la mancanza emersa “costituisce grave inadempimento imputabile all’esecutore”. Il contratto, nel frattempo, era giunto a sua naturale scadenza, il 31 marzo 2016.
La questione in realtà si incentra sul quesito: per lo svolgimento del servizio richiesto da bando, vale a dire, per l’effettuazione di visite mediche dei dipendenti comunali, è necessario che gli studi in cui si svolgono abbiano l’autorizzazione secondo legge regionale o no? Il ricorso di Sapra srl sosteneva che non era necessario, mentre il Comune, motivando che nel corso del servizio di sorveglianza sanitaria può ben esserci necessità di attività di accertamento diagnostico, riteneva che i locali dovessero avere autorizzazione ai sensi della legge regionale 51/2009, o che perlomeno l’srl avesse questa autorizzazione. Cosa che, come era emerso, non risultava. Tant’è vero che, nel bando di gara, il requisito di “struttura sanitaria autorizzata” era previsto.
I giudici amministrativi hanno dunque respinto il ricorso di Sapra srl, che dovrà pagare le spese processuali per 4mila euro, a favore non solo del Comune di Firenze, ma anche dell’Istituto San Lorenzo, attuale aggiudicatario del servizio, verso cui era pure diretto il ricorso.