Firenze – Con sentenza del 28.3.2024, il Tar del Lazio ha accolto il ricorso intentato dai sindacati di base e dichiarato illegittima l’ordinanza con cui il ministro Salvini impose la riduzione a 4 ore dello Sciopero dell’intera giornata del 15 dicembre 2023 degli autoferrotranvieri, A darne notizia, le sigle del sindacalismo di base che lo avevano indetto, ADL Cobas, AL Cobas, Confederazione Cobas, Cub Trasporti, SGB.
Ecco cosa dice la sentenza, di cui riportiamo uno stralcio: “Orbene, atteso che l’ordinanza impugnata è stata adottata senza la previa segnalazione da parte della Commissione (di Garanzia, ndr), risultavano indispensabili la chiara esplicitazione delle speciali ragioni di necessità e di urgenza, relative a fatti sopravvenuti eventualmente occorsi a ridosso dell’astensione, tali da legittimare l’intervento officioso del Ministro. Sennonché, nessuna adeguata indicazione in tal senso è dato rinvenire nel provvedimento avversato, in cui il Dicastero si è limitato a far riferimento a fatti e a circostanze già conosciute dalla Commissione ed evidentemente non ritenute idonee a concretizzare l’invito a provvedere ex art. 8 l.n. 146/1990”.
La Corte inoltre specifica : ” Ciò è a dirsi, in particolare: i) per la concentrazione nella stessa fascia oraria delle varie iniziative di astensione collettiva; ii) per gli effetti concreti dello sciopero, tenuto conto del sistema di trasporto intermodale e dell’intensità del traffico N. 16464/2023 REG.RIC. passeggeri nelle giornate dell’agitazione; iii) per i disagi degli scioperi, susseguitisi nello stesso torno di tempo; iv) per le avversità atmosferiche, che hanno colpito parte del Paese, elemento questo che, sempreché sopravvenuto, avrebbe al più potuto
legittimare un intervento territorialmente più circoscritto, in omaggio al principio di proporzionalità (….). Nessun ulteriore tassello valutativo concernente la necessità e l’urgenza dell’intervento è stato allora aggiunto al pregresso quadro già cristallizzato e
valutato dalla Commissione come non idoneo a suffragare la segnalazione ex art. 8 della l.n. 146/1990″.
L’avvocato Claudio Giangiacomo, che ha difeso le organizzazioni sindacali contro l’ordinanza di precettazione disposta dal ministro Salvini, spiega: “Il Tar Lazio ha depositato la sentenza di merito con cui ha accolto il ricorso, dichiarando illegittima la precettazione. Si tratta di una sentenza particolarmente importante, perché stabilisce un principio rispetto al potere della parte politica – continua Giangiacomo – in particolare perché sostiene un punto, nella motivazione, fondamentale: “(…) quindi il potere di iniziativa officioso del presidente del consiglio o del ministro delegato, proprio per limitare il più possibile l’ingerenza politica nel diritto di sciopero, è contemplato unicamente nei casi in cui, oltre al fondato pericolo del pregiudizio grave e imminente (….), sussistano e vengano adeguatamente esplicitate nel relativo provvedimento, le necessità e l’urgenza “.
In conclusione, il Tar stabilisce che “l’organo effettivamente deputato alla valutazione è la commissione di garanzia – spiega Giangiacomo – il ministro non può ribaltare quello che è già passato alla commissione di garanzia, ma deve esserci un qualcosa di più. altro rispetto all’esigenza e all’urgenza del provvedimento”. Si tratta di un precedente importante, che apre la possibilità di ricorrere alla tutela monocratica qualora episodi del genere possano ripetersi.
Da parte dei sindacati di base, la soddisfazione è massima: “Ora anche il Tar del Lazio ha riconosciuto la legittimità di quella mobilitazione del 15.12.2023 e l’illegittimità della ordinanza di riduzione dello Sciopero emanata da Salvini, considerandola, di fatto, un vero
e proprio abuso di potere del Ministro che è
intervenuto senza una fondata ragione di urgenza e senza “la sussistenza nel concreto dei presupposti sostanziali per provvedere – si legge in una nota – il TAR del Lazio, nel riconoscere la possibilità, in astratto, del Ministro dei Trasporti ad intervenire sugli scioperi per limitarne o revocarne l’effettuazione, conferitogli dalla legge antisciopero, conferma i limiti entro cui tale potere deve essere esercitato”.