Il Consiglio di Stato ha rigettato, con la sentenza n. 3897/2015 del 10/08/2015, l’appello proposto dai proprietari di un immobile situato nel centro storico del Comune di Reggio Emilia, concesso in locazione ad una società che, in contrasto con le prescrizioni del Regolamento edilizio comunale, aveva installato al suo interno macchinette da gioco “Videolottery”.
La sentenza certifica dunque a tutti gli effetti la correttezza dell’acquisizione a patrimonio comunale dell’intero immobile interessato, per effetto delle leggi in materia di installazione di nuove sale gioco. In base al Regolamento urbanistico edilizio (Rue), infatti, nuove sale scommesse o sale gioco possono essere insediate esclusivamente in zone di ambito produttivo, quindi lontano da funzioni sensibili quali residenze, servizi scolastici e di quartiere.
Il Servizio Edilizia, rilevando l’abusività dell’installazione, aveva dunque imposto alla società conduttrice e al proprietario di regolarizzare la situazione, avvertendo che, in caso di inottemperanza entro il termine di 90 giorni, la legge prevede l’acquisizione gratuita dell’intero immobile al patrimonio comunale.
La società intimata non solo non aveva provveduto, ma i proprietari stessi dell’immobile non avevano svolto alcun tipo di attività, neanche di tipo giuridico – quale, ad esempio, l’invio di una lettera di diffida al proprio conduttore – per risolvere la situazione, limitandosi a delegare il tutto alla società e continuando altresì a percepire il canone di locazione.
Decorso il termine dei 90 giorni, nella completa inerzia delle parti, come preannunciato e secondo un effetto automatico di legge, l’immobile è stato acquisito al patrimonio comunale.
A seguito di questa acquisizione, il Comune di Reggio Emilia ne aveva dato quindi avviso a tutti i soggetti coinvolti, che a loro volta avevano iniziato una pluralità di contenziosi, conclusisi di fatto con la sentenza emessa lunedì 10 agosto.
Con questa sentenza, infatti, il Consiglio di Stato ha rigettato l’impugnazione dei proprietari, ribadendo due concetti espressi pure dalla difesa del Comune nel corso del giudizio, l’uno più formale e l’altro, invece, di carattere sostanziale.
L’avviso di avvenuta acquisizione è infatti un atto puramente consequenziale all’originario ordine di eliminazione dell’abuso, ossia delle macchinette da gioco Vlt. Era questo primo ordine eventualmente a dover essere impugnato, se lo si riteneva eccessivo o viziato, non il successivo avviso, il quale si limita a constatare un effetto automaticamente derivante dalla legge.
La seconda motivazione riguarda invece un aspetto più sostanziale, quello della responsabilità del proprietario che, a fronte della contestazione di un abuso, non può “nascondersi” dietro la sussistenza del contratto di locazione, demandando l’adempimento al solo conduttore. Al contrario, egli deve dar prova di essersi diligentemente attivato, per quanto in sua possibilità, allo scopo di eliminare dell’abuso stesso, ad esempio con diffide legali e/o promuovendo la risoluzione giudiziaria del contratto.
La sentenza emessa dal Consiglio di Stato lo scorso 10 agosto costituisce un importante caposaldo nell’ambito della problematica legata alle sale da gioco, le cosiddette “Videolottery Vlt”, su cui il Comune di Reggio Emilia è da tempo impegnato in prima linea a livello nazionale. Tale fenomeno ha causato danni significativi a numerose famiglie, dove uno o più componenti sono risultati affetto dalla “ludopatia”, ovvero la malattia che provoca nel soggetto affetto un impulso irrefrenabile al gioco, ben oltre le proprie disponibilità finanziarie, con effetti ben immaginabili.
Il Comune di Reggio Emilia ha predisposto norme severe per l’installazione di nuovi locali da gioco. Le VLT possono essere installate unicamente nei casi previsti dal Regolamento comunale, ovvero dalla normativa nazionale: la violazione di tali norme può condurre anche alla confisca, a titolo definitivo e gratuito, del bene. È inoltre specifico onere del proprietario che abbia eventualmente affittato il locale, ancorché incolpevole rispetto all’abuso ed alla non consentita installazione delle Vlt, vigilare sul rispetto delle regole in materia, soprattutto ponendo attenzione sull’uso a cui il bene concesso in locazione è destinato.