Firenze – Residenze, torna in consiglio la sentenza del 26 aprile 2022 della Corte d’appello fiorentina per quanto riguarda la prassi in uso presso il Comune di Firenze che attiene all’iscrizione nelle liste anagrafiche. A sollevare la questione, il consigliere comunale del gruppo Centro Antonio Montelatici, che in particolare chiede all’assessora competente Titta Meucci, se la giunta ritenga di modificare la delibera comunale n.50 del 2016 che regolamenta il percorso per dar corso al diritto della residenza nei richiedenti.
La questione che pone il consigliere Montelatici all’assessora Meucci non è nuova e, a seguito della sentenza, non dovrebbe suscitare perplessità. Infatti, la sentenza di fatto stigmatizza la delibera comunale nel momento in cui stabilisce una ingerenza della direzione sociale nella concessione o meno della residenza. Da sottolineare che comunque i riconoscimento della residenza non si tratta mai di una “concessione” da parte dell’amministrazione, in quanto il diritto è riconosciuto perfetto, originario della persona, e assoluto, nel senso di sciolto da limitazioni o presupposti. In questo senso, seguendo il dettato della sentenza, il consigliere chiede dunque se l’amministrazione intenda modificare la delibera 50 nei punti in cui si potrebbe porre in contrasto con quanto dichiarato dalla Corte.
Il consigliere chiede anche quante persone si siano viste negare la residenza a seguito delle norme e procedure adottate dal Comune di Firenze, e contestate dalla sentenza dell’aprile 2022.
L’assessora Meucci risponde ricordando che la sentenza ha ritenuto di dover decidere l’iscrizione delle appellanti nelle liste anagrafiche “ritenendo sussistente l’indicazione del domicilio”. Un elemnto che, secondo l’assessora Meucci, comporta che non sussista “alcuna necessità” alla luce della sentenza, “di apportare modifiche alle procedure di accesso alla residenza dei senza fissa dimora rivolte soprattutto a coloro che, e sono la stragrande maggioranza, non occupano abusivamente immobili in quanto etta procedura non prevede come indispensabile la presa in carico da parte dei servizi sociali che è soltanto uno degli elementi di valutazione previsti ai fini dell’accertamento della presenza e della permanenza nel territorio”. Per quanto riguarda la seconda domanda, l’ufficio Anagrafe non dispone nell’immediatezza del dato scorporato, dice l’assessora, che potrà essere acquisito con un accesso agli atti.
Non soddisfatto della risposta il consigliere Montelatici, che, ricordando che il porblema degli occupanti senza titolo riguarda una minima parte dei cittadini e che, in ultima possibilità prevista dalla legge del 1955, se un cittadino non risulta in nessun luogo deve comunque essere iscritto nelle liste anagrafiche del comune di nascita, conclude chiedendo di “cominciare, intanto, a rispettare le sentenze della Corte”.
Foto: il consigliere del gruppo Centro, Antonio Montelatici