Firenze – Residenza, meccanismo infernale. Almeno a Firenze. Sono molti, i testimoni finiti nel tritacarne di una burocrazia complicata e a tratti contraddittoria. D’altro canto, anche dagli stessi uffici comunali trapela un certo smarrimento rispetto a procedimenti così complicati che, pur coerenti con la legge in materia, tuttavia producono ricadute insospettabili sulla vita delle persone. Quella vera.
E’ la storia, ad esempio, di un fiorentino, nato a Firenze e mai allontanatosi dall’ombra del Duomo, che scopre, al termine di una visita medica, di non esistere più per l’anagrafe fiorentina. Esistente, forse, ma “invisibile”. O di una giovane donna che, allontanatasi per accudire il padre malato, residente in un altro comune toscano, al ritorno scopre di essere stata “cancellata”.
E’ necessario premettere che la perdita della residenza va a intaccare alcuni dei diritti fondamentali della persona, costituzionalmente garantiti, quale il diritto al lavoro (senza residenza non è possibile iscriversi al centro per l’impiego, aprire una partita IVA, aprire ditta, avere una licenza commerciale ecc.), alla salute (non si può accedere al Servizio Sanitario Nazionale se non per cure di pronto soccorso), al voto (senza residenza non si appartiene a nessuna circoscrizione elettorale), all’assistenza sociale (senza residenza non si può accedere ai servizi sociali, non si può chiedere il riconoscimento di invalidità, non si può percepire la pensione), alla difesa per i non abbienti (senza residenza non si può avere il gratuito patrocinio). Oltre a questi, i risvolti sulla vita “vera” delle persone sono innumerevoli, persino per quanto riguarda l’accesso, ad esempio, al bando delle case popolari, negato a chi non può dimostrare la residenza ininterrotta nel comune per almeno 5 anni.
Intanto, è bene sottolineare che il problema tocca in particolare quella fascia di cittadini che si colloca nell’area del bisogno. Si sta parlando, ad esempio, di sfrattati, o delle centinaia di abitanti delle occupazioni (anche se in questo caso, secondo il dettato della legge Lupi, l’impossibilità di prendere la residenza si limita all’immobile occupato, non all’intero Comune) o dei casi di “senza fissa dimora”. E’ necessario aggiungere che l’accertamento dell’irreperibilità dovrebbe tener conto delle risultanze degli accessi da parte di ufficiali del Comune nell’ultimo indirizzo conosciuto, ma anche dell’incrocio dei dati provenienti da altre istituzioni pubbliche (ad esempio Inps, servizi sanitari, sociali scolastici ecc.) che consenta di capire se veramente la persona è irreperibile o se anche a un diverso indirizzo continua ad essere presente sul territorio comunale.
Una categoria particolare è rappresentata da diversi cittadini (come l’esempio riportato in apertura) che, pur nati a Firenze sono caduti nelle maglie d’acciaio dell’irreperibilità. Si tratta di una categoria meritoria di particolare attenzione, in quanto alcuni di loro appartengono alla fascia di disagiati cui il Comune aveva accordato l’iscrizione anagrafica in via del Leone 35 presso il centro la Fenice. In questi casi l’irreperibilità viene dichiarata in quanto non ottemperano all’obbligo di firma mensile.
Trattandosi di persone “senza fissa dimora” vale la pena ricordare che la legge stessa “sbroglia” la questione. Spiegano i Cobas comunali, che in una nota comunicano che aumenta l’accesso ai loro sportelli di persone in stato di disagio cui è stata cancellata la residenza, che, a norma del comma 3 dell’art.2 della legge 24 /12/1954 n.1228 “la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita.”. La domanda scatta davvero spontanea: “Come è possibile per il comune di nascita negare o cancellare la residenza a un cittadino nato in quello stesso comune?” …
Infine, l’ultimo punto. Se da un lato, a causa delle loro particolari condizioni, spesso della cancellazione anagrafica questi cittadini se ne accorgono quando sono già scaduti i termini per la presentazione di un ricorso, dall’altro è possibile “riprendersi” la residenza cancellata? Ovviamente sì, ma la cosa non è così indolore come potrebbe apparire. Infatti, alcuni servizi del Comune chiedono, per l’accesso, il requisito della temporalità della residenza. Ad esempio, per l’accesso al bando delle case popolari ricordiamo che servono 5 anni di residenza continuativa nel Comune di Firenze. E, una volta riottenuta la residenza, non è che si recuperano “gli anni persi”, ma si ricomincia da zero. Magari non sono anni, ma mesi. Tuttavia, come fanno notare alcuni utenti sconsolati, spesso l’accesso al bando si gioca sulla conta dei giorni.