Polizia mortuaria, nuove norme per l’accertamento delle volontà del defunto

Firenze – Maggiore certezza nell’applicazione delle norme per accertare la volontà del defunto sulla dispersione delle proprie ceneri e l’affidamento dell’urna cineraria ai familiari. E’ quanto prevede la modifica al regolamento di Polizia mortuaria, per la parte relativa allo Stato civile, che ha avuto oggi il via libera del Consiglio comunale, dopo l’ok della giunta di Palazzo Vecchio su proposta dell’assessore all’Anagrafe Titta Meucci.

“A seguito della pandemia – ha detto l’assessore all’Anagrafe Titta Meucci – sono emerse maggiori difficoltà sulla corretta applicazione delle norme che disciplinano l’accertamento della volontà del defunto alla dispersione delle proprie ceneri e all’affidamento dell’urna cineraria ai familiari. Per questo, l’amministrazione ha deciso di modificare il regolamento di Polizia mortuaria per gli aspetti legati allo Stato civile per meglio disciplinare queste pratiche funerarie e adeguare la disciplina alle esigenze nel frattempo maturate”.

Nel dettaglio, in base alle modifiche al regolamento, affidatario dell’urna cineraria può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto o dai suoi familiari, secondo le modalità previste dalla legge. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall’ufficiale di stato civile ed è ammessa nel rispetto della volontà del defunto attraverso una delle seguenti espressioni: disposizione testamentaria del defunto, tranne i casi in cui gli aventi titolo presentino una dichiarazione del defunto contraria alla cremazione con data successiva a quella del testamento; dichiarazione sottoscritta nell’ambito dell’iscrizione ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati; dichiarazione autografa da pubblicarsi come testamento olografo secondo quanto previsto dal codice civile. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà scritta, si applicano direttamente i fondamentali principi civilistici di libertà di forma negoziale, recepiti anche nella legge del maggio scorso, considerando valida anche una volontà espressa verbalmente ai propri familiari e da loro attestata con propria dichiarazione. Per familiari si intendono il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo secondo quanto previsto dal codice civile.

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