Crediamo che sia inopportuno e sbagliato parlare di “deliberazione illegale”, riguardo alla Tari. La deliberazione approvata dal Comune di Reggio Emilia il 27 marzo 2017 prevede l’approvazione dei piani finanziari del servizio rifiuti come atto conseguente a quelli dell’Autorità d’Ambito (sia a livello provinciale che regionale), così come previsto dalla legge regionale 23 del 2011 che ha creato una unica Autorità d’Ambito per l’intero territorio dell’Emilia-Romagna.
Questa autorità, sentito il parere dell’assemblea provinciale dei sindaci, ha verificato i costi del servizio e pertanto non è vero – come dice la dottoressa Terenziani di Confedilizia – che tutta l’approvazione si è fondata su una “relazione sintetica” fornita dall’assessore. Il fatto che sia l’Autorità d’Ambito e non il Comune – come invece avviene nei casi citati dalla dottoressa Terenziani – a deliberare il piano economico finanziario del servizio ha anche una ragione ambientale: gli obiettivi di raccolta differenziata o l’utilizzo degli impianti di recupero e di smaltimento avviene su bacini ben più vasti dei singoli comuni e che – nel territorio dell’Emilia-Romagna – sono superiori alla dimensione provinciale. La frammentazione delle gestioni che si ha nel resto d’Italia e che porta i comuni del Lazio (citato nella polemica) e di tante altre regioni a programmare i piani finanziari in autonomia e con competenze esclusive, è ciò che porta il sistema nazionale a non raggiungere gli obiettivi europei di raccolta differenziata, con molte regioni in emergenza rifiuti per carenza di programmazione.
E’ per questa ragione che la legge regionale 23 del 2011 – sulla base della legge 191 del 2009 – ha istituito un organismo obbligatorio per i Comuni, con poteri autonomi e diretti in materia di piani finanziari e valutazione dei costi del servizio dei rifiuti. Ha ragione la dottoressa Terenziani quando dice che il piano finanziario debba essere corredato da una relazione con vari elementi di dettaglio sulla gestione del tributo, ma questo adempimento è regolarmente avvenuto nei confronti dell’Autorità d’Ambito, che ha valutato tutta la documentazione con le rettifiche e integrazioni del caso, dando atto nel testo della deliberazione dell’avvenuta presentazione della relazione.
Bisogna tenere presente che nel sistema vigente in Emilia-Romagna, per le ragioni sopra espresse, il Comune non può sostituirsi alle Autorità d’Ambito nel valutare ed approvare i piani, neppure nel caso in cui queste non vi provvedano, perché in questo caso dovrà essere esercitato il potere sostitutivo della Regione. Ci sono sentenze che fanno riferimento all’obbligatorietà della relazione riguardo alla deliberazione del Comune, ma per quanto a nostra conoscenza riguardano Regioni dove non operano le Autorità d’Ambito perché non ancora istituite, e pertanto evidentemente l’intera fase di approvazione fa capo al Comune.