Il Duomo che batte il Municipio sul campo delle tasse da pagare: uno scontro che evoca scenari da Peppone e don Camillo. Ma non bisogna spostarsi a Brescello né tornare agli anni della saga di Guareschi: più prosaicamente, lo scontro si è consumato nei mesi scorsi davanti alla commissione tributaria provinciale e pochi giorni fa si è arrivati a sentenza (la 271/2017), che dà ragione al Duomo, per un importo a carico del Municipio di 113.813 euro.
Si tratta di versamenti Imu per gli anni di imposta 2012, 2013, 2014 e 2015, più gli interessi: la chiesa (Cattedrale di Santa Maria Assunta, ovvero il Duomo) ha pagato regolarmente, poi ha presentato domanda di rimborso al Comune. Perché? L’immobile su cui grava l’Imu è concesso dal Duomo ad un altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, la Congregazione delle Figlie di Gesù, che vi svolge attività didattica con modalità non commerciali. In effetti la legge riconosce che gli immobili in questa condizione non siano assoggettati a Imu; ma il Municipio ha rigettato la richiesta di risarcimento del Duomo, sostenendo che la condizione che giustifica l’esenzione è quella in cui ente possessore ed utilizzatore siano gli stessi. La soluzione della controversia, secondo il giudice tributario di primo grado, sta nel secondo comma del decreto legislativo 201 /2011, per cui non esiste “una condizione legislativamente espressa – si legge nella sentenza – a che l’esenzione richiamata possa essere condizionata al fatto che ente possessore ed ente utilizzatore siano gli stessi”.
Il bene non viene utilizzato per finalità economiche produttive di reddito: la legge protegge proprio queste situazione con l’esenzione dall’Imu. In sostanza, sintetizzano i giudici: “ente possessore ed ente utilizzatore sono, ambedue, enti non commerciali; gli immobili in oggetto sono destinati, esclusivamente, il fatto non è contestato in atti, allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività didattiche; il titolo in base al quale l’utilizzatore utilizza il bene è un comodato gratuito che, in quanto tale, la gratuità, non crea effetti distorsivi agli effetti della ratio agevolativa della norma”. Insomma, il Comune non può far leva su una sentenza della Cassazione (la 2016/14913) secondo cui l’esenzione vale solo se possessore e utilizzatore sono lo stesso soggetto: la domanda di risarcimento dei 113mila euro, da parte del Duomo, è quindi fondata e il Municipio dovrà pagare. Probabile che lo scontro passi in appello alla commissione tributaria regionale.