Firenze – Semaforo verde in consiglio regionale per il nuovo Codice del Commercio, che diventa legge andando a sostituire quello risalente al 2005 e rivisitando l’intera materia. Così si va dalle modifiche dovute al recepimento di norme statali (in particolare per carburanti e vendita della stampa) alla qualificazione delle aree urbane, sia di quelle soggette a degrado, anche a livello commerciale, che di quelle di pregio, sempre con l’occhio attento a due “guide” fondamentali, vale a dire semplificazione amministrativa e tutela dei consumatori.
Fra le principali novità introdotte dal Codice, fondamentale l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali di secondo livello in tutti i settori del Commercio.
Ed ecco le novità per punti:
Qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio. Vengono delineati percorsi di promozione, sostegno e sviluppo della rete commerciale tradizionale (aree comunali di particolare interesse, per valore e pregio o per particolare fragilità commerciale o per la presenza di fenomeni di degrado urbano). Si prevedono interventi di rigenerazione urbana e programmi di qualificazione della rete commerciale, anche attraverso particolari limitazioni e prescrizioni per le attività commerciali, la valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane e incentivi al riutilizzo di fondi rimasti vuoti, prevedendo anche la possibilità di esenzioni o riduzioni dei costi dei servizi e delle imposte comunali e l’accesso facilitato al credito.
Promozione e sviluppo dei centri commerciali naturali, attraverso la creazione di un organismo di gestione che definisca insieme al comune interventi sia di carattere strutturale, per favorire accessibilità e fruibilità (parcheggi, sistemi di trasporto pubblico, realizzazione di infrastrutture, sistemi di illuminazione, ecc.) che commerciale (costituzione di reti di fidelizzazione dei consumatori, condivisione degli spazi tra più attività commerciali, integrazione dell’attività commerciale con la promozione turistica e culturale, formazione degli operatori, riutilizzo di fondi rimasti vuoti).
Commercio su aree pubbliche. Semplificato il procedimento di accertamento dell’obbligo di regolarità contributiva (le imprese non dovranno disporre del D.U.R.C. cartaceo ed esibirlo a richiesta degli organi di controllo), introdotto l’obbligo, per il comune, di utilizzare procedure di evidenza pubblica per individuare i soggetti cui affidare organizzazione e gestione di mercati, fiere o fiere promozionali, ed estesa la disciplina del commercio su aree pubbliche anche ad altre attività (edicole, chioschi e simili) svolte su area pubblica previa concessione comunale.
Somministrazione di alimenti e bevande. Viene disciplinato un fenomeno molto diffuso come la somministrazione temporanea durante sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o eventi locali straordinari. L’attività, che può essere esercitata previa presentazione di una SCIA, non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori. Ad eccezione delle sagre, non può costituire la ragione esclusiva degli eventi temporanei e ciascuna manifestazione non può avere una durata superiore a dieci giorni consecutivi, limite questo che non riguarda iniziative a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o organizzate da associazioni di promozione sociale, associazioni pro-loco o soggetti scelti dal comune attraverso procedure di evidenza pubblica. Vengono inoltre definite le sagre, intese come manifestazioni finalizzate alla promozione delle tradizioni enogastronomiche e dei prodotti alimentari tipici locali o inseriti nell’archivio dei prodotti tipici locali o certificati.
Distribuzione di carburanti. La nuova legge si adegua alla normativa nazionale di recepimento di quella europea in tema di realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi e alla legge annuale per il mercato e la concorrenza. Principali obiettivi: aumento dei punti di rifornimento dei carburanti eco-compatibili, razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, incremento della conco rrenzialità del mercato dei carburanti e diffusione al consumatore delle relative informazioni. Gli impianti di distribuzione sono inoltre obbligati a dotarsi di infrastrutture per la distribuzione di gas naturale e di ricarica elettrica, ad iscriversi nell’anagrafe prevista dalla normativa nazionale e ad essere sottoposti a verifiche di compatibilità con conseguente esclusione dal mercato di quelli inadeguati.
‘Temporary store’, in assenza di specifica regolamentazione e considerata la sempre maggiore diffusione, vengono disciplinati i temporary store (vendita temporanea non superiore a novanta giorni, nei quali le vendite possono essere effettuate anche da aziende produttrici, nel corso di eventi, per la promozione del proprio marchio) e l’attività temporanea di vendita (svolta in aree o edifici privati o pubblici ad uso privato, in occasione di manifestazioni, spettacoli e riunioni straordinarie di persone di cui la vendita non costituisca ragione esclusiva o prevalente e purché abbia ad oggetto esclusivamente prodotti attinenti all’evento stesso).
Vendita della stampa quotidiana e periodica. Recepite solo in parte le più recenti disposizioni nazionali in materia in quanto viene ritenuta prevalente l’esigenza di garantire l’assetto concorrenziale nel settore e di eliminare limitazioni all’accesso. Vengono perciò semplificati i procedimenti amministrativi ed eliminati i precedenti criteri di programmazione legati a valutazioni di tipo economico e disapplicate alcune disposizioni nazionali, mantenendo alcune delle scelte già vigenti riguardo all’individuazione dei punti vendita non esclusivi che rimangono: i bar, inclusi quelli nelle stazioni di servizio e in quelle ferroviarie, aeroportuali e marittime ed esclusi ristoranti, rosticcerie e trattorie; le medie strutture senza il limite minimo di superficie di vendita di 700 mq; i negozi di libri, senza il limite minimo di superficie di vendita di 120 mq. I punti vendita non esclusivi, sempre disapplicando la norma nazionale, possono continuare a vendere solo quotidiani, solo periodici o entrambi. Infine i comuni possono individuare zone del proprio territorio nelle quali l’apertura di nuovi punti vendita sia sottoposta al rispetto di criteri e parametri qualitativi da definire in sede di Conferenza unificata.
“Mi preme sottolineare – è il commento dell’assessore al commercio Stefano Ciuoffo – come questa legge non sia di divieto ma di promozione. Vogliamo essere propositivi nella valorizzazione del sistema del commercio diffuso che rappresenta la Toscana in termini di tradizione e solidità. Il commercio, insieme ad altre attività collettive, è l’anima dei nostri centri storici e dei nostri borghi che altrimenti perderebbero la loro natura, è un valore identitario delle nostre città e quindi di un’intera regione. La Toscana vuole mantenere il suo ruolo di guida nella regolamentazione dell’esercizio dell’attività commerciale, lo abbiamo fatto in passato e cerchiamo di farlo ancora meglio con il nuovo Codice”.
Nuovo codice promosso a pieni voti anche da Confcommrecio e Confesercenti, i cui presidenti in un comunicato congiunto si dicono convinti che “Il testo del nuovo Codice sul commercio approvato dal Consiglio Regionale ristabilisce le regole della competizione nel mercato”. Così il presidente Nico Gronchi (Confesercenti) e il presidente Anna Lapini (Confcommercio) sottolineano di essere d’accordo su molti punti del nuovo codice. Ad esempio, sul punto che riguarda le sagre, che viene incontro alle richieste avanzate “da molti anni” di “limiti e prescrizioni per chi vuole organizzare eventi temporanei, da un tetto massimo di durata all’obbligo di coinvolgere gli operatori in sede fissa. Norme necessarie per mettere fine all’uso improprio di sagre e simili, che creano concorrenza sleale con le imprese e si ripercuotono negativamente sui fatturati e sui livelli occupazionali”.
Soddisfazione anche per la reintroduzione della Conferenza dei servizi per autorizzare le grandi strutture di vendita, così come per il legame tra permesso a costruire e autorizzazione alla vendita. Positiva la conferma del limite dei 15 mila metri quadrati per le grandi strutture di vendita e la conferma degli attuali limiti per le medie strutture. “In questo modo si ristabilisce il principio di un governo condiviso del territorio sotto l’aspetto commerciale della grande e media distribuzione. Con questa scelta, della Regione, si vanno a salvaguardare, anche, i borghi e le piccole realtà locali; oltre che alla rete distributiva, del piccolo commercio, esistente” – commentano i due Presidenti.