Era stata dichiarata ‘non idonea’ per i profili di insegnante ed educatore ad una selezione pubblica per supplenze ed incarichi nelle scuole comunali gestite dall’istituzione Nidi e Scuole d’Infanzia: ma non ha accettato queste valutazioni, ha fatto ricorso al Tar e ha vinto. E’ la vicenda che vede protagonista Teresa Napolitano, che dopo aver prestato servizio senza demerito per 15 anni, si è vista negare, al termine di una procedura di selezione, la possibilità di portare avanti la sua esperienza lavorativa.
“All’esito della prima fase di tale procedura – si legge nella ricostruzione dei fatti prodotta dai magistrati – consistente nello svolgimento di una prova teorico pratica, la ricorrente veniva dichiarata inidonea ed esclusa dalla possibilità di implementare ulteriormente il suo punteggio e la sua posizione in graduatoria e, dunque, di essere individuata quale destinataria per la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato”.
La donna si è opposta a queste conclusioni di fronte al Tribunale amministrativo e secondo i giudici il ricorso è fondato “sotto l’assorbente profilo del difetto di motivazione e dell’eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità”.
I giudici hanno dichiarato non accoglibili le eccezioni formali avanzate dagli avvocati della pubblica amministrazione. E nel merito, hanno dato ragione alla ricorrente. “L’impugnato giudizio di inidoneità della ricorrente – si legge nella sentenza – (…)è stato emesso dalla Commissione all’esito di una simulazione di gruppo alla quale hanno partecipato nove candidate, tra cui la ricorrente, ed è durato 10 minuti, in base a quanto si legge nella relazione prodotta dall’amministrazione in riscontro della richiesta istruttoria presidenziale”.
E qui viene il cuore di questa vicenda: “Nel verbale della Commissione nulla si legge in ordine alle ragioni per le quali la ricorrente, insegnante con esperienza quindicennale, non sarebbe risultata idonea, non esistendo alcun resoconto dei giudizi dei componenti la Commissione, né alcun riferimento allo svolgimento della prova collettiva. Lo stesso è a dirsi per le altre candidate risultate idonee, mancando alcuna motivazione, per quanto sintetica, che faccia comprendere le ragioni del giudizio”.
Insomma, la non idoneità dell’insegnante non sarebbe stata supportata, nei verbali ufficiali, da alcuna motivazione; non solo, neppure l’idoneità delle altre colleghe sarebbe stata spiegata.
A questo punto interviene una nota del Direttore dell’istituzione Scuole e Nidi. E la questione diventa ancora più scottante.
La ricorrente, secondo il Direttore, non solo avrebbe dovuto mostrarsi idonea alla mansione: ma in quanto più esperta delle altre concorrenti per il posto, avrebbe dovuto dimostrare una maggiore bravura delle altre. “La signora Napolitano, peraltro con esperienza pluriennale di insegnamento, avrebbe dovuto presumibilmente realizzare una prova di alto contenuto, capace di alzare il livello del gruppo, composto di persone per lo più nuove e di scarsa esperienza”.
I giudici sostanzialmente bocciano le argomentazioni del direttore dell’Istituzione. Innanzitutto “si tratta, all’evidenza, di motivazioni postume a cura, peraltro, di soggetto diverso (il Direttore) da quello al quale la valutazione compete (la Commissione)”. “Esse rivelano, semmai – conclude la sentenza del Tar – un ulteriore vizio della valutazione, rappresentato dall’applicazione di un criterio di giudizio più stringente riservato alla ricorrente, in quanto unica candidata con pluriennale esperienza, dalla quale la Commissione, a detta della Direttrice, si sarebbe aspettata una prova di contenuto superiore a quello delle altre candidate”.