Firenze – L’approvazione da parte della Giunta regionale era avvenuta a inizio agosto, ora, a seguito del decreto del Presidente e alla pubblicazione sul BURT, il “Regolamento di attuazione per il territorio rurale” può dispiegare i suoi effetti.
Come anticipato su queste pagine (http://www.stamptoscana.it/articolo/toscana-cronaca/urbanistica-accelerata-della-giunta-arriva-la-legge-in-consiglio-regionale) il regolamento per le aree rurali è il primo ad essere varato tra i regolamenti di attuazione previsti dalla legge 65 del 2014 per la tutela del paesaggio e recepisce tutte le semplificazioni attuate con il recente intervento sul testo della legge.
“Abbiamo reso la 65 più snella e facilmente applicabile – spiega l’assessore all’urbanistica Vincenzo Ceccarelli – ed ora diventa operativo uno dei regolamenti più attesi, strategico per una regione che trae una parte della sua forza economica e del suo appeal dall’agricoltura. Sono certo che sarà uno strumento efficace, di facile comprensione e applicazione, necessario per consentire un pieno e corretto sviluppo delle aree rurali” .
Riepiloghiamo sinteticamente le principali novità:
Semplificate le disposizioni per l’installazione di manufatti aziendali temporanei, comprese le serre. Fino a due anni potranno essere installati con comunicazione da trasmettere al Comune; oltre i due anni sarà necessaria la presentazione di SCIA. Cessata la necessità di utilizzo tutti i manufatti temporanei dovranno essere rimossi e lo stato dei luoghi dovrà essere ripristinato.
E’ stata inoltre inserita una disposizione transitoria in virtù della quale serre e manufatti temporanei realizzati in base alla previgente normativa (e dunque soggetti all’obbligo di rimozione dopo due anni) possono permanere sul fondo per il periodo necessario all’azienda, evitando in tal modo l’obbligo della rimozione e della successiva nuova installazione.
Per quanto riguarda la possibilità di realizzare manufatti non temporanei (silos, piattaforme, concimaie, tettoie ed altri ancora ), si procederà ora con semplice permesso a costruire. Prima della semplificazione l’imprenditore doveva presentare un programma aziendale ed ottenere successivamente l’abilitazione. Anche per l’installazione di annessi agricoli a servizio di aziende che non raggiungono le superfici minime per la presentazione del programma aziendale, basterà il permesso a costruire.
Il regolamento individua anche i casi in cui il programma aziendale può essere variato con procedure semplificate, in modo da poterlo rapidamente adattare alle mutate esigenze aziendali (ad esempio l’adeguamento a nuove disposizioni igienico-sanitarie o disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro): basterà che le modifiche non comportino un aumento della superficie complessiva della nuova realizzazione superiore al 20%. Altro caso previsto dalle casistiche è la modifica della localizzazione degli edifici a seguito di eventi naturali che modifichino in modo significativo lo stato dei luoghi. Obiettivo di queste semplificazioni è garantire la massima flessibilità della programmazione aziendale. Per realizzare queste strutture sarà necessaria la sola verifica di conformità urbanistica da parte del Comune.
Tra le novità introdotte dal regolamento, le condizioni per la realizzazione di manufatti per il ricovero di animali domestici, che vengono distinti dai manufatti per l’attività agricola amatoriale. In entrambi i casi sono il regolamento fornisce indicazioni sulle caratteristiche costruttive, a seconda che siano realizzati con SCIA o con permesso di costruire.