Firenze – Una sentenza importante, la seconda in tema di festività e lavoro emessa dal Tribunale di Firenze, sottolinea e ribadisce un principio altrettanto importante: il lavoratore richiesto di prestare servizio in un giorno di festa può dire di no. E l’azienda non può obbligarlo a lavorare.
Della questione si è occupato lo studio dell’avvocato Danilo Conte, uno dei maggiori esperti fiorentini di diritto del lavoro, che spiega: “In sintesi, la sentenza n.157/ 2020, pubblicata ieri, proclama che il datore di lavoro non può imporre unilateralmente ad un dipendente di lavorare nei giorni festivi; è necessario il consenso del lavoratore”.
Insomma, secondo il Tribunale di Firenze, come spiega l’avvocato Conte che ha sostenuto la posizione dei lavoratori coinvolti, insieme ai colleghi Letizia Martini e Andrea Ranfagni, contro le decisioni del proprio datore di lavoro, Toscana Aeroporti, se il lavoratore vuole fare festa ha diritto a fare festa. Ma la sentenza è importante anche perché ne discendono altri elementi fondamentali per mettere chiarezza in un campo dove il caos regna. “Il pronunciamento del Tribunale fiorentino – sottolinea Conte – esprime un principio che vale per tutti i settori, tranne che per la sanità privata e pubblica”. Un principio generale dunque, che si applica a tutti i lavoratori. Quanto alla definizione “giorni festivi”, è necessario precisare che non si sta parlando delle domeniche. “Non si deve fare confusione – spiega l’avvocato – festivi sono le festività civili e religiose (natale, pasqua, primo maggio 25 aprile ferragosto ecc….)”.
Il caso. La questione si era posta quando 5 lavoratori assunti a tempo indeterminato erano ricorsi in giudizio contro Toscana Aeroporti spa, per l’accertamento “dell’illegittimità della negazione effettuata da quest’ultima del loro diritto ad astenersi dall’attività lavorativa in occasione delle giornate qualificate dalla legge come festività religiose o civili e l’accertamento del suddetto diritto”. Toscana Aeroporti spa, oltre a sollevare in via preliminare delle eccezioni respinte dal giudice, contestava nel merito “il diritto azionato sulla base di una interpretazione “in chiave economico evolutiva”, degli art artt 2 e 5 l. 260/1949 che disciplinano la materia, sollevando, in subordine, questione di legittimità costituzionale delle suddette norme per contrasto con l’art 3 Cost.”.
La sentenza. I punti principali della decisione riguardano in primis il fatto (ribadito più volte) “che il diritto del lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili è un diritto soggettivo ed è pieno con carattere generale (Cass. 19.10.2016 n. 21209)”, come recita la sentenza. Un diritto la cui eventuale rinuncia può essere possibile “solo in forza di un accordo tra il datore di lavoro e lavoratore e non già in virtù di una scelta unilaterale (ancorché motivata da esigenze produttive) proveniente dal primo”, specificando anche, la sentenza, che “in ogni caso la rinunciabilità al riposo è rimessa al solo accordo delle parti individuali (Cass. n. 16592 del 2015) o ad accordi sindacali stipulati da OO.SS cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato”.
“Si tratta della seconda sentenza del Tribunale di Firenze (la prima è la 511/17) su questo tema – ricorda l’avvocato Conte – emessa sempre contro Toscana Aeroporti. Vorrei sperare che rappresenti un argine anche contro la tendenza ad aprire i negozi nei giorni festivi, mercificando tutte le giornate, oltre a sancire l’inizio di una controtendenza che consenta a tutti i lavoratori di non lavorare e di festeggiare le ricorrenze previste dalla legge con i propri cari”.