La Coop sei davvero tu: nuove disposizioni per il prestito sociale con maggior tutela dei soci

Più tutela dei soci prestatori grazie alle nuove leggi. A partire dalla priorità del loro rimborso (in caso di fallimento) rispetto agli altri creditori

Prestito sociale delle cooperative, ecco come le nuove disposizioni di legge creeranno una maggiore tutela dei soci prestatori: in particolare, la nuova disciplina prevede che in caso di fallimento della coop, il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società non sia più posticipato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. La disposizione è contenuta nell’articolo 29 bis della prossima manovra di Bilancio, come emendato dai proponenti, sotto il titolo di “Società cooperative che ricorrono al prestito sociale”. I diversi commi dell’articolo descrivono le nuove garanzie che si collegano al prestito sociale e alla sua gestione da parte delle cooperative.
Il comma 1 “prevede – si legge in un dossier del Servizio studi del Senato – che le società cooperative che ricorrono al prestito sociale sono tenute a impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell’oggetto o scopo sociale”. “Una delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (Cicr) – prosegue il dossier – secondo il comma 3, definirà i limiti di raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, attenendosi ai criteri specificamente dettati dalla disposizione. In particolare, si dovrà prevedere che l’ammontare complessivo del prestito sociale non possa eccedere, a regime, il limite del triplo del patrimonio risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato. Una disciplina transitoria prevederà il graduale adeguamento delle cooperative a tale limite, nel termine di tre anni”.
“Ove l’indebitamento nei confronti dei soci ecceda i 300.000 euro e risulti superiore all’ammontare del patrimonio netto della società – si legge ancora nel dossier – il complesso dei prestiti sociali dovrà essere coperto, fino al 30 per cento, da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato con deliberazione iscritta ai sensi dell’articolo 2436 del codice civile, oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30 per cento del prestito”.
“Il comma 6, infine – conclude il dossier – integra con un rappresentante della Banca d’Italia – con riferimento ai temi concernenti il prestito sociale nelle cooperative – la composizione del comitato istruttorio interno alla Commissione Centrale per le Cooperative”.

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