Il piano finanziario presentato e votato lunedì in Consiglio Comunale, con il quale si è peraltro deciso di aumentare la tariffa rifiuti in maniera significativa sia per le famiglie che per le imprese, presenta a ben vedere profili di illegittimità amministrativa.
Vi sono infatti due recenti pronunce del Tribunale Amministrativo che censurano il piano finanziario dei rifiuti adottato “in forma sintetica”, proprio come quello presentato dall’Assessore Tutino. Il Giudice Amministrativo afferma infatti che la disciplina Tari prevede che il Comune nella commisurazione delle tariffe deve tener conto dei criteri individuati nel Dpr 158/1999 e inoltre, che il Consiglio comunale deve approvare le tariffe in conformità al piano finanziario redatto del gestore dei rifiuti.
Ai sensi dell’articolo 8 del Dpr 158/199 il contenuto del piano finanziario deve esplicitare i profili tecnici e gestionali del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, con indicazione delle strutture e dei servizi disponibili, oltre che di eventuali affidamenti di servizi a terzi. Il piano deve poi contenere le risorse finanziarie necessarie ed anche l’ indicazione degli scostamenti che si sono verificati rispetto al piano precedente, con le relative motivazioni. Non è possibile rinvenire alcuna di tali informazioni nel piano finanziario presentato dall’Assessore. Il piano dovrebbe invece assumere la triplice funzione di rappresentazione del servizio esistente, di programmazione per l’anno di riferimento e di consuntivazione rispetto all’ anno precedente. Un piano finanziario che presenta incrementi di costo rispetto a quello dell’ anno precedente senza alcuna motivazione difetta della necessaria chiarezza e trasparenza ed è dunque, per il Tar, illegittimo.
Come pure è considerato illegittimo il piano finanziario che riporti sinteticamente soltanto le voci di costo rilevanti ai fini della determinazione dei rifiuti, senza alcuna relazione in merito alle modalità di organizzazione del servizio ed alle modalità di quantificazione delle singole voci di costo.
Dall’illegittimità del piano finanziario deriva l’ illegittimità delle tariffe Tari. In ultimo il Tar ha stabilito che anche gli immobili comunali devono pagare la Tari; tali esenzioni «non possono essere addebitate ai contribuenti ma devono essere coperte dal contributo comunale».