Tirano una boccata d’aria non solo i giovani che si apprestano a fare il loro ingresso nel mondo del lavoro ma anche coloro che nel mondo del lavoro non ci sono mai entrati o ne sono usciti prima del previsto. Insieme a loro anche disabili, svantaggiati, richiedenti asilo e persone in percorsi di protezione sociale.
È stata approvata dall’Assemblea legislativa ed entrerà in vigore il prossimo 16 settembre la legge regionale che intende disciplinare il ricorso al tirocinio da parte delle imprese rendendolo non più una scappatoia per eludere la normativa contrattuale ed illudere molti aspiranti lavoratori, ma uno strumento qualificato per accrescere l’appetibilità della risorsa umana nell’interfacciarsi al mondo del lavoro.
Attenzione alle facili generalizzazioni, non tutte le imprese (o uffici pubblici o studi professionali che siano) “sfruttano” i loro stagisti ma resta il fatto che, vista la duttilità ed il risparmio economico assicurato dal tirocinio, questo strumento (insieme al cugino co.co.pro.) è il più abusato.
Il cambiamento più significativo apportato dalla nuova legge regionale riguarda la distinzione tra tre tipologie di tirocinio: la prima, rivolta a coloro che hanno conseguito un titolo di studio nei dodici mesi precedenti la data di attivazione, ha scopo orientativo e formativo; la seconda, i cui destinatari sono disoccupati, cassaintegrati, persone in mobilità e inoccupati, è volto all’inserimento o al reinserimento al lavoro; la terza ha le stesse finalità delle precedenti tipologie ma è rivolta a persone con disabilità, persone svantaggiate, rifugiati, richiedenti asilo e persone in percorsi di protezione sociale.
La durata massima sancita per le tre tipologie di tirocinio è di 6 mesi per la prima e di 12 mesi per la seconda e la terza.
Le altre novità contemplate dal provvedimento sono: maggiore qualificazione attraverso un percorso formativo individuale (quindi personalizzato e non “riciclato”) che abbia obiettivi coerenti con il sistema regionale delle qualifiche; controlli più stringenti così da impedire l’uso improprio dello strumento (in caso di violazione degli obblighi da parte dei soggetti coinvolti nello stage le sanzioni previste possono essere l’immediata interruzione, il divieto di ulteriori attivazioni nell’anno successivo o sanzioni amministrative pecuniarie); obbligo di corrispondere al tirocinante un’indennità di 450 euro mensili, come previsto dalla legge 92/2012.
Non sarà più possibile realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, nonché impiegare il tirocinante in attività non coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso. Infine, è stata preclusa la possibilità di attivazione di un tirocinio alle aziende che abbiano licenziato nel corso dell’anno precedente ed è stato disciplinato il rapporto numerico tra dipendenti a tempo indeterminato e stagisti contemporaneamente presenti in azienda.
“La nuova normativa si inserisce perfettamente nelle politiche regionali, finalizzate ad accompagnare le persone nelle transizioni tra un percorso formativo e il lavoro o tra un lavoro e un altro, a favorire l’acquisizione di competenze anche attraverso esperienze dirette nelle imprese e a ridurre i tempi di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro” ha commentato con soddisfazione l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione Patrizia Bianchi.
Non resta che aspettare il 16 settembre sperando che le aziende recepiscano le indicazioni della legge e che gli organismi preposti alla vigilanza facciano il loro dovere.