Firenze – La Regione Toscana respinge le critiche di Mobit (azienda composta dagli attuali gestori del servizio su gomma) che ha chiesto al Tar di sospendere l’aggiudicazione ad Autolinee toscane della gara per la gestione del trasporto pubblico locale,
Nella vicenda del trasferimento di beni da Mobit ad Autolinee Toscane (aggiudicataria della lunga gara per il lotto unico regionale, contrllata dalla francese Ratp), la Regione – è scritto in una nota – “rispetta obblighi e tempi previsti negli accordi sottoscritti dalle parti, anche se alcuni soggetti sembrano sorprendersi quando gli impegni sottoscritti vengono attuati davvero”.
La contestazione da parte di Cap del cronoprogramma fissato dalla Regione Toscana per il trasferimento dei beni da Mobit ed Autolinee Toscane – prosegue la nota – “va contro non soltanto all’Accordo sottoscritto dalle parti il 29 dicembre 2017 – che le impegnava a non ostacolare lo svolgimento delle attività propedeutiche all’avvio del servizio (tra le quali rientra a pieno titolo il passaggio dei mezzi e delle strutture all’azienda aggiudicataria) – , ma anche contro l’articolo 15 dello stesso contratto-ponte, firmato nel 2017 dalle aziende di trasporto toscane che costituiscono Mobit e che specifica chiaramente i termini e le procedure da attuare a fine contratto”.
Nello stesso articolo 15 si legge che, nel caso in cui i soggetti direttamente interessati non trovino una soluzione condivisa, sarà la Regione Toscana a fissare, entro 15 giorni dal mancato accordo, un cronoprogramma: “Ed è quanto è stato fatto. Dunque nessuna decisione arbitraria, ma solo rispetto dei patti sottoscritti”.
I contenuti del contratto-ponte e dell’Accordo del 29 dicembre 2017 sono stati richiamati dalla Regione anche nella lettera inviata lo scorso 25 settembre, dove tra l’altro si legge che: “Regione Toscana, alla luce dei fatti intercorsi, approva in via definitiva il cronoprogramma nella versione proposta dall’aggiudicatario definitivo, fermo restando che le date ivi indicate sia per i rogiti che per la stipula dei contratti di locazione degli immobili, sia per i trasferimenti dei bus, dei veicoli e del personale, potranno subire adeguamenti temporali in ragione delle tempistiche di pubblicazione del dispositivo o della sentenza che definisce i giudizi pendenti al Consiglio di Stato (R.G. 9624/2016; 9725/2016; 9177/2017).”