Erp, giunta approva il nuovo regolamento, ora passaggio in consiglio comunale

Firenze – La giunta comunale fiorentina dà il via libera al nuovo regolamento per l’edilizia residenziale pubblica, un provvedimento molto atteso che permetterà ai Comuni della Lode di ripartire con i bandi. si tratta di un adeguamento alla nuova legge regionale sulla casa, la 2/2019, e prevede una serie di nuove strette per quanto riguarda il rispetto dei regolamenti di utenza e delle autogestioni, con immediata esecuzione della decadenza dell’assegnazione nel caso di attività illecite nell’alloggio popolare o di gravi e reiterate violazioni nell’uso dello stesso, oltre alla segnalazione dei casi di criticità sociale e delle problematiche presenti nel blocco di appartamenti e negli edifici limitrofi da tenere in considerazione per le assegnazioni per favorire l’integrazione culturale e garantire l’equilibrio sociale tra gli inquilini. Due punti che sono fondanti fra le principali novità introdotte dal nuovo regolamento per l’edilizia residenziale pubblica.  L’atto, dopo l’approvazione in giunta, dovrà passare al vaglio del consiglio comunale, dove potrebbe subire modifiche.

 Fra le altre novità che rendono questo regolamento “altra cosa” rispetto a quello del 2015,  la modalità di approvazione dello schema di bando per l’assegnazione degli alloggi popolari; i tempi per l’aggiornamento della graduatoria; la mobilità e la percentuale degli alloggi destinati alla mobilità; l’utilizzo autorizzato degli alloggi per l’emergenza abitativa e la nuova durata per l’utilizzo autorizzato e la disciplina in merito alla disponibilità degli alloggi.

Intanto, la nuova modalità di approvazione dellos chema di bando Erp passa dall’approvazione da parte del Comune a quella in sede di assemblea di Lode; l’aggiornamento della graduatoria sarà annuale, e si baserà sulle esigenze abitative del territorio anziché ogni due anni. Fra i punti che potrebbero essere forieri di maggior dibattito, si segnala quello della prevista segnalazione dei casi di criticità sociale. La regola è la seguente: nei casi in cui sono presenti criticità di ordine sociale Casa spa allega alla scheda di consegna dell’alloggio una relazione sintetica sulla situazione sociale del blocco nel quale l’appartamento è inserito e degli edifici limitrofi, nonché delle relative problematiche, in modo da favorire la valutazione del contesto abitativo ai fini dell’assegnazione, secondo quanto previsto dalla legge regionale.

Il punto sulla decadenza dell’assegnazione degli alloggi si basa in buona sostanza sul fatto che viene indicata la distinzione tra occupanti abusivi e occupanti senza titolo, prevedendo modalità e tempi di esecuzione del provvedimento di rilascio dell’alloggio diversificati. Inoltre, vengono definiti nuovi criteri di priorità nell’esecuzione in considerazione delle condizioni di fragilità del nucleo e del pagamento delle indennità di occupazione. Viene anche prevista l’immediata esecuzione del provvedimento di decadenza nel caso di attività illecite nell’alloggio oppure di gravi e reiterate violazioni inerenti all’uso dell’alloggio.

L’equilibrio sociale delle assegnazioni viene considerato un punto fondamentale per l’individuazione degli alloggi da assegnare da parte del Comune. Il Comune tiene conto, laddove possibile, del contesto abitativo in cui verrà inserito l’aspirante assegnatario al fine di assicurare la massima integrazione e coesione sociale, nonché la pacifica convivenza, come previsto dal comma 4 dell’art. 12 della Legge Regionale. A tale scopo Casa spa deve riportare le criticità legate a situazioni sociali e socio-sanitarie presenti negli edifici individuati per l’assegnazione degli alloggi nelle schede di consegna degli stessi e negli edifici limitrofi.

Il Comune, una volta verificato il diritto all’assegnazione di un alloggio per il nucleo richiedente, può avviare una procedura di valutazione preventiva dell’equilibrio sociale dell’assegnazione, anche avvalendosi della Commissione erp e mobilità. Le informazioni necessarie per tale valutazione sono acquisite con la collaborazione di Casa spa, del Servizio sociale professionale territorialmente competente e eventualmente di altre realtà presenti sul territorio.

Infine, la mobilità. Nel caso di grave disagio sociale, documentato dalla relazione dei servizi sociali che hanno in carico il nucleo familiare, oppure derivante dalla presenza di criticità di ordine sociale o nel caso di situazioni che necessitano di interventi a tutela dell’incolumità personale o familiare accertate dalle autorità competenti, la Commissione erp, su richiesta del presidente, esprime parere circa l’adozione di un provvedimento di mobilità in via prioritaria.

Inoltre, viene introdotta una nuova percentuale di alloggi destinati alla mobilità da definire nel programma di mobilità predisposto dalla giunta ogni due anni e viene favorita la mobilità consensuale. Si prevede inoltre un aggiornamento semestrale della graduatoria del bando mobilità pubblicato dal Comune. Inoltre, si può prevedere l’individuazione, in collaborazione con Casa spa, di alloggi di risulta sfitti che necessitano di interventi di manutenzione da mettere a carico del nucleo familiare interessato alla mobilità, con successivo recupero della spesa dal canone di locazione.

Per quanto riguarda l’utilizzo autorizzato degli alloggi Erp per l’emergenza,  è prevista una nuova percentuale del 40% degli alloggi (nel precedente regolamento era pari al 35%) annualmente disponibili a favore di nuclei con disagio abitativo e nuovi criteri di definizione dell’emergenza: entro la riserva massima del 40% è previsto un 25% all’emergenza sfratti (stessa percentuale di prima), il 10 % riservato esclusivamente ai casi socio-terapeutici o assistenziali segnalati dai servizio sociali e il restante 5% all’emergenza abitativa per tutte le altre casistiche. Definizione trimestrale delle quote di alloggi destinate ad emergenza sfratti e abitativa da parte del Comune.

C’è anche un nuovo termine di durata per l’utilizzo autorizzato: è previsto l’utilizzo autorizzato concesso per un periodo massimo di quattro anni, rinnovabili esclusivamente nel caso di permanenza delle situazioni che lo hanno determinato e comunque fino a un termine massimo di otto anni. In precedenza, erano tre anni rinnovabili per un periodo uguale fino a un massimo di 6 anni.

Infine, nuova disciplina della disponibilità degli alloggi, vale a dire, entro il 31 dicembre di ogni anno, Casa spa deve comunicare al Comune il programma dettagliato degli alloggi che saranno disponibili nell’anno successivo per recupero e ristrutturazione (‘risulta’) o nuova costruzione. Ogni mese, poi, Casa spa trasmette al Comune la situazione aggiornata degli alloggi sfitti, compresi quelli disponibili per l’assegnazione.

Foto: Luca Grillandini

 

 

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