Firenze – Una grossa questione, un primo passo, un punto che tocca i diritti soggettivi e inalienabili della persona: il reddito d’emergenza potrà essere richiesto anche dalle famiglie prive del requisito di residenza. Come? Depositando un’autocertificazione. Esattamente, a prima vista, ciò che da anni, Cobas e sindacati degli inquilini stanno chiedendo. Ma, nonostante la soddisfazione e la consapevolezza che si tratta di un passo molto importante, ancora qualcosa che non torna c’è.
Intanto, l’emendamento al decreto Rilancio approvato due giorni fa in sede di Commissione Bilancio alla Camera, con la firma dei deputati Fassina e Tabacci, “costruito” con l’apporto determinante del presidente nazionale dell’Unione Inquilini Massimo Pasquini, è un emendamento “a tempo”: la possibilità prevista dalla norma di “autocertificare” la propria permanenza sul territorio alle famiglie motivata dalla fase dell’emergenza covid e per la finalità di accedere al reddito di emergenza, è a scadenza: vale comunque non oltre il 30 settembre 2020. Inoltre, la norma prevede che questo diritto sia circoscritto a famiglie che presentano alcuni requisiti, vale a dire famiglie con minori, malati gravi, portatori di handicap, in difficoltà o senza fissa dimora.
Ma nella storia di questo emendamento c’è anche qualcosa di più, che tocca il carattere giuridico stesso della residenza e che impatta direttamente contro l’art. 5 della legge 80/2013 più nota come il Piano Casa del ministro Lupi, appartenente alla squadra di governo renziana. L’art. 5 della legge 80 prevede infatti che “chi occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza”. Il dibattito è stato particolarmente acceso a Firenze, dove l’articolo in questione è finito sotto l’attenzione sia dei Cobas, che del Movimento di Lotta per la Casa, sia dell’Unione Inquilini che del Sunia. Il nodo era: se la residenza è diritto soggettivo inalienabile, come può una legge dello Stato condizionarlo o addirittura cancellarlo? Delle due l’una: o la residenza è diritto soggettivo, e allora la legge che lo limita è incostituzionale, o non è diritto soggettivo, e allora tutta la scuola giurisprudenziale in merito ha preso solo grossi abbagli. Le ricadute derivanti dal non riconoscimento della residenza, come ormai noto in particolare ai lettori di Stamp, sono gravissime: non si può accedere al servizio sanitario nazionale, all’istruzione, ai contributi, ai servizi sociali, in altre parole, non si è nessuno. Si cessa di essere persone, di avere diritti, di essere riconoscibili. Si diventa invisibili.
L’emendamento che di fatto abroga l’art. 5 della legge Lupi intanto, pur a tempo, pur non generale, ha il merito di porre il problema da un lato, ma anche di riconoscere, dall’altro, che chi cade sotto questa sorta di disconoscimento giuridico rimane persona, tant’è vero che gli è consentito di attivarsi, con autocertificazione, per essere ammesso a un diritto. E’ questa la convinzione di Pietro Pierri, segretario dell’Unione Inquilini fiorentina, che, ricordando quanto nell’enclave fiorentina sia stato seguita e segnalata la contraddizione si da subito, commenta: “Si tratta di un passo importante, in controtendenza, ma è pur sempre un passo, legato all’emergenzialità covid. Secondo la nostra valutazione, va scardinato l’art. 5 della legge Lupi, che per noi presenta un evidenze vizio di incostituzionalità. La deroga è importante perché di fatto ammettendo che possa richiedere il reddito di emergenza anche chi si trova in edifici occupati, ne riconosce l’esistenza. Dunque, mette l’accento sulla contraddizione: andare a disconoscere i diritti fondamentali delle persone non può arrivare a disconoscere le persone. L’occupazione di un alloggio è la testimonianza concreta ed estrema dell’insuccesso delle amministrazioni pubbliche. Si tratta di un atto estremo che risponde a un bisogno estremo. La deroga ci consente di aprire pubblicamente il discorso per mettere in discussione una norma profondamente ideologica, che si fa forte di un concetto di legalità non legato alla tutela costituzionale della persona, ma che strizza l’occhio a quella parte di società falsamente legalitaria che disconosce la natura necessaria dei diritti fondamentali dell’uomo. Ovviamente ciò non significa dare una patente alle occupazioni, quanto piuttosto tornare a ripensare e a rivalutare profondamente il problema”.
Nel merito, l’emendamento approvato in commissione bilancio della Camera “sospende” l’art. 5 della legge 80 sostituendo, al comma 1 quater, alla possibilità da parte del sindaco di derogare alla norma in presenza di difficili condizioni igienico sanitarie, la possibilità per le famiglie senza fissa dimora, in fase di emergenza covid , di accedere alla domanda per il Rem con una semplice autocertificazione della loro permanenza sul territorio. Lunedì il decreto Rilancio verrà portato in aula a Mntecitorio. I fondi stanziati per il Reddito di emergenza saranno pari a 11,7 milioni di euro.
“Pur apprezzando il fatto che ci si renda evidentemente conto del problema – commenta Giuseppe Cazzato, dei Cobas fiorentini, che da anni si occupa della questione residenze – non possiamo non sottolineare l'”ipocrisia” da parte della politica nel non dire con chiarezza che la norma di cui si sta parlando è inaccettabile e incostituzionale. Ciò avviene quando tutto sta andando nel senso dell’incostituzionalità dell’art. 5 della legge Lupi, come testimonia la sentenza 44 della Corte Costituzionale del 9 marzo 2020, che bocciò la legge sulla casa della Regione Lombardia o la nota 1319 diffusa dal ministero del Lavoro il 19 febbraio scorso. Pensiamo sia necessario un po’ di coraggio politico”.