Da Collegio a Ordine, novità per le professioni infermieristiche

Firenze – Il  Decreto Lorenzin (3/2018) sul riordino della disciplina degli ordini, sul loro funzionamento oltre che sull’importanza e corretta tenuta dell’albo fa emergere importanti novità anche nel campo delle professioni infermieristiche, grazie al loro passaggio da collegio a ordine.  A fare il punto per gli infermieri è Cinzia Beligni, segretaria OPI Interprovinciale Firenze-Pistoia, che in una nota stampa, illustra le novità per quanto riguarda queste particolari professionalità.

Ed ecco cosa cambia per la professione infermieristica con il Decreto Lorenzin. Secondo la segretaria OPI, il primo punto è senz’altro il passaggio definitivo da Collegio a Ordine professionale. “Da qui la diversa denominazione da collegio Ipasvi a Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) – spiega Beligni –  diventando enti sussidiari (e non più ausiliari) dello Stato. Quindi vengono riconosciuti non solo compiti di vigilanza e controllo ma anche amministrativi”.

“Altra variazione – continua la segretaria –  riguarda la tenuta dell’albo e la dissociazione da quello infermieristico delle assistenti sanitarie che costituiranno un ordine a sé stante. Dunque, allo stato attuale, all’interno dell’OPI FI-PT sono presenti tre albi: quello degli infermieri, degli infermieri pediatrici e quello delle assistenti sanitarie in attesa del loro distacco previsto a breve”.

Ancora,  il decreto introduce un’altra importante novità, ovvero’inasprimento delle sanzioni rispetto all’esercizio abusivo della professione.

“L’art. 12, infatti, grava sulla disciplina del reato di esercizio abusivo della professione, nonché sulle circostanze aggravanti di altre fattispecie di reato commesse nell’esercizio abusivo della professione o arte sanitaria – spiega Beligni – Il I comma del presente articolo sostituisce l’art 38 cp riguardante l’esercizio abusivo di una professione e prevede un aumento delle sanzioni: in particolare viene stabilita la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro. Vengono inoltre inserite due nuove previsioni, la prima dispone che la condanna comporti la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato nonché la trasmissione (nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o un’attività) al competente Ordine, Albo o Registro per l’interdizione da 1 a 3 anni dalla professione o attività regolarmente esercitata. La seconda dispone un aumento di pena (reclusione da uno a cinque anni e multa da 15.000 a 75.000 euro) nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo. Viene, inoltre, inserito un nuovo comma all’art. 589 circa l’omicidio colposo, prevedendo la pena della reclusione da 3 a 10 anni nel caso in cui il fatto venga commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, uno nell’art 590 del codice penale riguardo le lesioni personali colpose (personali gravi o gravissime) commesse  nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria: la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. E ancora, prevede che chiunque, non trovandosi in possesso della licenza necessaria per l’esercizio di un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie o dell’attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie venga punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro. In sostanza un forte inasprimento verso l’abusivismo e delle ripuntualizzazioni rispetto alle responsabilità professionali: vengono, infatti, riconfermate le norme della legge Gelli (legge 24/2017) circa la condanna per responsabilità amministrativa di una struttura e di rivalsa di questa sul professionista per dolo o colpa grave e sul fondo di fondo di garanzia per i danni da responsabilità sanitaria, con agevolazione dell’accesso alla copertura assicurativa dei sanitari libero professionisti”.

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