Contratti concordati non assistiti, obbligatorio l’attestato dei sindacati per gli sgravi fiscali

 

Firenze – L’Agenzia delle Entrate, rispondendo a un interpello avanzato dal Sunia di Firenze, ha stabilito un importante punto fermo, valido a livello nazionale, per  i contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato:  infatti, per quanto riguardo il trattamento ai fini dell’imposta di registro e di bollo, ha deciso sul carattere di neccessarietà dell’attestazione rilasciata dalle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori.

La decisione ruota attorno all’interpello (mosso in prima battuta dal Sunia di Firenze all’Agenzia delle Entrate regionale e poi acquisito dall’Agenzia nazionale) che richiama l’articolo 11, comma 1, lett. a), della suddetta legge dei contratti concordati, la n. 212 del 2000. Il quesito posto dai sindacati riguarda in particolare gli affitti a canone concordato non assistiti.

Queste le premesse:  ai sensi del decreto del 16 Gennaio 2017 sono stati individuati “i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato”. Come si legge nella risoluzione n.31 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata a Roma il 20 aprile scorso,  “nel decreto è stato stabilito che le parti di un contratto di locazione possono farsi assistere nella definizione del canone effettivo dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Per i contratti ‘non assistiti’, le parti sono, invece, tenute ad acquisire un’attestazione, rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative, della proprietà edilizia e dei conduttori, secondo le modalità definite sulla base di accordi stipulati in sede locale, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso. Tale attestazione assume valenza anche con riguardo alle agevolazioni fiscali”.

Per quanto riguarda il Comune di Firenze (e altri comuni della provincia fiorentina) tali previsioni sono state recepite nell’Accordo territoriale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari il 20 ottobre 2017.

Date le premesse, ecco la domanda del Sunia: “Se, in relazione ai contratti di locazione non assistiti, l’attestazione debba ritenersi obbligatoria al fine di poter godere delle agevolazioni fiscali previste per le particolari tipologie di contratti cui la stessa si riferisce, fatta comunque salva la facoltà di controllo degli Enti preposti. L’istante chiede, inoltre, di conoscere se l’attestazione rilasciata debba essere allegata al contratto di locazione, in sede di registrazione, e in caso di risposta affermativa, se la stessa debba essere assoggettata ad imposta di registro e ad imposta di bollo”.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate, diventato risoluzione con efficacia nazionale, è positivo, nel senso che, ai fini delle agevolazioni fiscali previste per i contratti “concordati”, non assistiti, è necessaria l’attestazione della regolarità e rispondenza ai requisiti di legge da parte delle organizzazioni sindacali. Cosa significa? Lo si legge nel testo della risoluzione: “Con riferimento alle agevolazioni riferite a tributi gestiti da questa Agenzia (quali l’applicazione dell’aliquota ridotta nella misura del 10 %, prevista ai fini della ‘cedolare secca’ ovvero le agevolazioni previste dall’articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di IRPEF ed imposta di registro), si precisa, dunque, che, per i contratti a canone concordato ‘non assistiti’, l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni”.

laura grandi rossaDell’importanza di questa risoluzione si fa portavoce la segretaria del Sunia fiorentino Laura Grandi, l’ente da cui è partito l’interpello e che dunque ha messo in moto il tutto: “Si tratta di una risoluzione importante sotto due profili: da un lato, il riconoscimento del ruolo del sindacato nell’ambito della contrattazione sociale, dall’altro, quello di “garante” della regolarità e rispondenza al vero del contratto da cui derivano i vantaggi fiscali previsti dalla legge. L’obbligatorietà dell’attestazione da parte dei sindacati firmatari dell’accordo infatti diventa una garanzia che va a calare nel sottobosco dei contratti locatizi, spesso simulati o “arrangiati” a bella posta per sfruttare i benefici di legge. Insomma, un bel contributo alla legalità e alla trasparenza di un settore che purtroppo è stato spesso segnalato per le zone di opacità che contiene”.

Foto interna: La segretaria del Sunia di Firenze Laura Graandi

 

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