Si chiama Iuc la nuova imposta unica comunale e prende il posto della Trise e incorpora Imu, Tasi e Tari. Non si applicherà alla prima casa e l’aliquota massima sarà del 10,6 per mille, come previsto dell’emendamento dei relatori del ddl Stabilità, depositato in commissione bilancio al Senato. Dalla nuova Imposta unica comunale sarà esentata la prima casa, ad esclusione degli immobili di lusso.
Il prelievo resterà articolato su due voci, una legata alla raccolta dei rifiuti ed un’altra ai servizi indivisibili. La differenza rispetto al passato sta nel fatto che i Comuni avranno a disposizione 500 milioni da destinare in modo vincolato a detrazioni che riducano il prelievo in particolare a beneficio delle famiglie. Inoltre le stesse amministrazioni avranno meno margini per incrementare il prelievo sugli immobili diversi dall’abitazione principale. Questo però non significa che le detrazioni siano analoghe a quelle della vecchia Imu: 200 euro più 50 per ciascun figlio a carico. Restano però i 500 milioni che finiranno in un fondo riservato ai comuni, ma vincolato alla introduzione delle detrazioni sulla prima casa.
Molto dipenerà poi dalle scelte che faranno i Comuni: la tassa sui servizi avrà un’aliquota di base fissata all’1 per mille, che i sindaci potranno oppure alzare, con un tetto dato dalle attuali aliquote massime dell’Imu. Per la generalità degli immobili, questo livello massimo è il 10,6, mentre nella versione del governo si poteva arrivare all’11,6: dunque c’è meno spazio per scaricare su seconde case, negozi e altri immobili la cancellazione dell’Imu sull’abitazione principale. Per quest’ultima, il tetto è fissato nel 2014 al 2,5 per mille, ma negli anni successivi potrebbe arrivare fino al 6.
Le amministrazioni comunali avranno altri strumenti di intervento: le detrazioni finanziate con il fondo di 500 milioni, che dovranno andare a beneficio delle abitazioni principali e delle famiglie, più specifiche riduzioni ed esenzioni che potranno riguardare le abitazioni con un unico occupante, quelle tenute a disposizione per uso stagionale o perché l’occupante risiede all’estero, i fabbricati rurali ad uso abitativo. Resta stabilito che nel caso l’occupante dell’abitazione sia diverso dal proprietario (tipicamente dunque un inquilino) sarà a suo carico una quota della Tasi variabile tra il 10 e il 30 per cento.