Firenze – Le aziende CF&P srl e Carrol srl di Scandicci hanno inviato a Stamptoscana la seguente rettifica riguardo all’articolo “Burberry, presidio e sciopero, lavoratore non riconfermato dopo 4 anni”, pubblicato il 31/05/2019.
“Facciamo seguito all’articolo della sua testata in data 31.05.2019 relativo al lavoratore iscritto alla Filctem CGIL, per specificarle quanto segue:
A) con il lavoratore sono intercorsi due (e non tre) rapporti di lavoro a tempo determinato: uno con la Carrol srl e l’altro con la CF&P (società ben distinte fra di loro) per un totale di 30 mesi e non di 48. Nessuna delle due società è cointestata alle altre e non appartengono al medesimo “padrone”.
I suddetti contratti hanno rispettato tutti i requisiti di legge (nessuno escluso) e di ccnl e non sono stati impugnati al lavoratore nei termini di legge.
B) le società CF&P e Carrol sono delle società di capitali che hanno alcuni soci in comune tra di loro e che svolgono attività completamente diverse e distinte fra di loro. Una specializzata nell’erogazione di servizi, l’altra nella progettazione, produzione e lavorazione di borse. Le suddette società esistono dal 2012 la CF&P e dal 2007 la Carrol srl.
Sono riconosciute a livello nazionale (la CF&P anche a livello europeo) per la loro professionalità e solidità economica (La CF&P è inoltre sponsor della Fiorentina Women e dello Scandicci Calcio). Non hanno contenziosi con i propri dipendenti a cui sempre e puntualmente hanno erogato la retribuzione garantendogli tutti i diritti previsto dal ccnl applicato (ed aiutandoli economicamente quando si sono trovati in difficoltà economiche). Se queste le sembrano scatole cinesi…
C) Il lavoratore in questione ha firmato in data 07/09/2018 verbale di conciliazione ex art. 2113 c.c. accettando il trasferimento (ex art.2112 c.c.) del suo rapporto di lavoro alla Burberry Manifattura srl transigendo ogni possibile motivo di lite con le società firmatarie.
Nel suddetto accordo il lavoratore ha confermato la correttezza (formale e sostanziale) dei rapporti a termine (oltre di tutte le altre condizioni di legge) intercorsi ed intercorrenti e confermato (accettando) tutte le condizioni contrattuali del proprio rapporto di lavoro.
Le segnaliamo inoltre:
A) alla firma della transazione il conciliatore (dell’organizzazione sindacale CGIL) ha spiegato tutto il contenuto dell’accordo al lavoratore precisandogli che con la firma dello stesso avrebbe rinunciato a tutti i suoi diritti relativamente ai rapporti di lavoro intercorsi e intercorrenti;
B) il lavoratore era assistito dal suo rappresentante sindacale Filctem CGIL, Sig. Massimo Bollini, che niente ha eccepito al riguardo, sottoscrivendo egli stesso l’accordo.