Firenze – Il Decreto “Sblocca Italia” si affaccia in consiglio comunale a Firenze, dove l’assessore all’Urbanistica Elisabetta Meucci puntualizza la ricaduta della parte del decreto che attiene alla normativa urbanistico-edilizia e paesaggistica sulla normativa comunale. L’obiettivo, innanzitutto, sarebbe quello “di rilanciare l’iniziativa imprenditoriale, rivitalizzare l’attività edilizia e concorrere in generale alla ripresa economica attraverso la previsione di misure di semplificazione, facilitazione e incentivazione in materia di recupero del patrimonio edilizio esistente”.
Ed ecco i punti principali di novità del decreto e le ricadute (anche in termini di aggiornamento) sull’attuale disciplina comunale dell’edilizia:
Ampliamento degli interventi realizzabili con Comunicazione di Inizio Lavori asseverata. Con l’entrata in vigore del decreto gli interventi edilizi definiti di manutenzione straordinaria che non interessino parti strutturali degli edifici e comprendenti anche i frazionamenti e gli accorpamenti senza modifica della destinazione d’uso e delle volumetrie, possono essere realizzati tramite il deposito di una comunicazione di inizio lavori presso il Comune di appartenenza. La comunicazione di inizio lavori deve essere provvista di asseverazione di un tecnico che attesti la conformità agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, e contenente i dati identificativi dell’impresa esecutrice. Devono in ogni caso essere acquisiti i Nulla Osta e le Autorizzazioni eventualmente dovute per la presenza di vincoli (beni culturali e ambientali ad esempio). Per questi interventi il decreto ha previsto l’esonero dal pagamento di una quota parte del contributo di costruzione.
Ed ecco la situazione odierna nel Comune di Firenze, secondo quanto spiegato dall’assessore Meucci: “In relazione a quanto oggi praticato nel Comune di Firenze va sottolineato che questa misura è semplificativa rispetto alle procedure ma non è derogativa rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia; l’esonero dal pagamento della quota parte del contributo di costruzione (quella relativa al costo di costruzione) era già in vigore per effetto delle disposizioni di dettaglio adottate dal comune per la massima parte degli interventi sul patrimonio edilizio esistente; il deposito della Comunicazione Inizio Lavori si effettua con modalità esclusivamente telematica già dal 2013 e registra oltre quattromila depositi all’anno, destinati a crescere per l’ampliato campo di applicazione della procedura”.
Tariffe per contributo di costruzione. Il decreto prevede inoltre che i Comuni adottino tariffe del contributo di costruzione differenziate, (in riduzione) per interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente.
E nel Comune di Firenze? In relazione a quanto oggi praticato nel Comune di Firenze tali riduzioni, anche in misura superiore alle minime prescritte, risultano già presenti nelle tariffe comunali (il cui aggiornamento è competenza del Consiglio Comunale).
Deroghe per interesse pubblico. Estende le deroghe ai parametri urbanistici previste per legge, anche alle destinazioni d’uso, confermando la necessità della previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesti l’interesse pubblico.
Proroga dei tempi di inizio e fine lavori. Specifica che la proroga dell’inizio e del termine di ultimazione dei lavori del PdC è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate. In relazione a quanto oggi praticato nel Comune di Firenze si fa presente che tale opzione era già attivata da parte della disciplina edilizia comunale.
Permesso di costruire convenzionato. Introduce questa nuova figura di titolo edilizio per interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica. In relazione a quanto oggi praticato nel Comune di Firenze si fa presente che tale opzione era già attivata da parte della disciplina edilizia comunale vigente ed adottata.
Procedure in materia di vincolo paesaggistico. Il decreto prevede che, nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica, in assenza dell’espressione del parere della Soprintendenza entro 60 giorni dalla richiesta, l’Amministrazione competente (in Toscana il Comune, per delega della Regione), provveda comunque sulla domanda di autorizzazione. Sempre in materia di vincolo paesaggistico si ricorda che il legislatore era già intervenuto in precedenza, ampliando il termine di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica (di un anno, per i lavori iniziati entro il quinquennio di validità).
“Le misure operative – spiega l’assessore – per l’allineamento con le innovazioni introdotte consisteranno in: realizzazione di modulistica aggiornata per la Comunicazione di Inizio Lavori, comprendente tutte le informazioni e dichiarazioni dovute, anche ai fini dei dovuti controlli; individuazione di modalità di verifica sulle Comunicazioni di Inizio Lavori (in particolare su quelle onerose), nelle more della definizione delle stesse da parte della Regione (alla quale il decreto affida tale compito); riduzione dei diritti di segreteria applicati al deposito delle Comunicazioni di Inizio Lavori, stante la riduzione dei documenti da depositare, anche secondo un criterio di differenziazione rispetto alla consistenza degli interventi; individuazione di indirizzi per l’assunzione dei provvedimenti conclusivi delle istanze di autorizzazione paesaggistiche nei casi in cui il parere vincolante della Soprintendenza non sia reso entro il termini di 60 giorni dalla richiesta dello stesso; predisposizione di scheda informativa, da pubblicare in rete civica, che riassuma i contenuti di maggiore interesse per le attività edilizie più comuni e le modalità operative.