Al via il servizio antincendio della Provincia di Pistoia

Pistoia – In attuazione del piano anti incendi boschivi della Regione Toscana, riparte dal 1 luglio fino al 15 settembre il servizio del centro operativo provinciale AIB – Anti Incendi Boschivi, gestito dalla Provincia di Pistoia in collaborazione con vigili del fuoco, i Comuni, le associazioni di volontariato del territorio e le altre strutture operative dello Stato.

Il Centro Operativo Provinciale AIB, che ha il compito di coordinare le attività di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi sul territorio durante il periodo ad alto rischio, sarà attivo dalle 8 alle 20. Nelle ore notturne il coordinamento delle attività antincendio è svolto per tutta la regione dalla sala operativa della Regione Toscana. La struttura AIB usufruisce del parco dei mezzi aerei regionali e, in caso di necessità, può ricorrere al dipartimento della Protezione Civile per l’intervento di mezzi nazionali.

Per informazioni e segnalazioni, ecco i numeri utili da chiamare:

–          Centro Operativo provinciale AIB, tel. 0573 – 409003 (dal 1 luglio al 15 settembre, tutti i giorni, dalle ore 8 alle 20);

–          Vigili del Fuoco 115;

–          Sala Operativa Regionale 800425425;

Al fine di garantire la sicurezza della comunità e la tutela dell’ ambiente, l’invito ai cittadini è alla massima prudenza e alla tempestiva segnalazione delle situazioni di rischio.

Per un’estate in sicurezza, la Provincia ricorda anche che, dal 1 luglio al 31 Agosto (salvo eventuali proroghe), nel territorio della Regione Toscana è attivo il periodo di massimo rischio per incendi boschivi e si deve pertanto far riferimento a quanto previsto dal Regolamento Forestale Regionale riguardo alle norme di prevenzione da seguire.

Con riferimento “all’abbruciamento dei residui vegetali agricoli e forestali” vige quanto previsto dal recente D.L. n. 91 del 24/06/2014, che precisa che le sanzioni previste dal decreto c.d. Terra dei Fuochi (n.136 del 6/02/2014, che vietava l’abbruciamento dei residui vegetali), non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, nel caso di combustione in loco delle stesse.

Fuori dal periodo di massimo rischio, di tale materiale e’ consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del sindaco competente per territorio.

Si ricorda che, invece, nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi (cioè dal 1 luglio al 31 agosto, salvo proroghe) la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e’ sempre vietata in qualsiasi orario e luogo.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti: Provincia, ufficio forestazione, tel. 0573/372030 o 0573/372015.

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