In Toscana emanate 82 leggi regionali nel 2016

Firenze – La Toscana nel 2016 ha emanato 82 leggi regionali, in netto aumento rispetto alle 66 del 2015, che la collocano tra le Regioni con il più alto numero di leggi approvate nel corso dell’anno. La percentuale più ampia di esse è costituita dalle leggi di manutenzione, che aggiornano la legislazione vigente con una modifica del testo. Sono 58 le leggi che rientrano in tale categoria e rappresentano più del 70 per cento del totale. 

Alla fine dell’anno, le leggi formalmente in vigore risultano 1.102, mentre quelle in vigore sostanzialmente sono solo 649. Nel 2016 è stato adottato anche un testo unico e sono stati emanati nove regolamenti regionali, otto dei quali del tutto nuovi. Sono 156 i regolamenti attualmente in vigore. 

I dati emergono dal Rapporto sulla legislazione regionale 2016, illustrato questo pomeriggio in Consiglio regionale. 

Il numero delle proposte di legge presentate è sceso a 94 rispetto alle 105 del 2015. Tale dato disaggregato evidenzia ben tre proposte di legge regionale di iniziativa popolare per la fusione di comuni, 46 proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale e 45 proposte di legge di iniziativa consiliare. Quest’ultima continua dunque ad essere presente in percentuale significativa, poiché rispetto al totale delle leggi regionali emanate, 60 sono di iniziativa della Giunta e 22 sono di iniziativa dell’assemblea consiliare, cinque delle quali, presentate dall’opposizione, sono state respinte dall’aula. 

Il basso numero delle leggi regionali della Toscana, nonostante l’attivismo del legislatore, è dovuto all’inserimento delle nuove disposizioni nell’ordinamento regionale che impongono di ricorrere ad una modifica espressa delle leggi regionali vigenti, cui si affianca il ricorso costante all’abrogazione espressa delle disposizioni che risultano obsolete. Complessivamente, le 82 leggi regionali emanate sono intervenute su altre 169 leggi. I provvedimenti normativi devono essere non solo redatti in modo semplice, chiaro e univoco nel linguaggio e nel significato, ma devono tenere conto delle reali esigenze e dei possibili effetti che produrranno non solo nell’ordinamento giuridico, ma soprattutto sui destinatari, cittadini e imprese, e sull’amministrazione pubblica. Per questo viene sviluppato un attento lavoro istruttorio. Sono state redatte dagli uffici 116 schede di legittimità relative a proposte di legge, 10 schede a proposte di regolamento, 110 a proposte di deliberazione. Le schede contengono osservazioni sulla coerenza e sulla tecnica legislativa, le quali solitamente risultano accolte. Sono state realizzate anche 74 schede di fattibilità, che analizzano le potenziali criticità nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo all’impatto amministrativo, agli elementi di valutazione delle politiche con eventuale proposta di clausola valutativa e l’analisi finanziaria. 

Per quanto riguarda la valutazione ex post, due sono le novità espresse dal Consiglio regionale nel corso del 2016. La prima è costituita dagli studi valutativi sulle politiche regionali. Dopo alcune esperienze negli anni dal 2007 al 2011 ed un prolungato periodo di interruzione, è stato dato avvio, con la redazione dei relativi progetti di ricerca, a due studi valutativi sulle politiche di incentivo alle fusioni dei comuni e sulle politiche regionali in materia di edilizia residenziale pubblica. Tali studi verranno consegnati nel corso del 2017. 

La seconda novità è stata introdotta nella legge di stabilità e nella legge collegata da un emendamento consiliare, con la previsione del monitoraggio sullo stato di attuazione delle azioni previste dalla manovra di bilancio, ai fini della funzione d’indirizzo e controllo da parte del Consiglio regionale. Tale disposizione stabilisce l’obbligo da parte della Giunta regionale di riferire per il 2017, con cadenza quadrimestrale, alle commissioni consiliari competenti, sulle eventuali criticità attuative e conseguenti soluzioni adottate. 

Le leggi di riordino amministrativo. Nel 2016 sono state emanate diciannove leggi regionali necessarie al riordino delle funzioni amministrative avviato con la legge regionale 22/2015. Il complessivo intervento legislativo dell’anno appare imponente: tali leggi contengono 741 articoli, poco meno della metà dei 1.552 articoli della produzione normativa del 2016 (e 1.328 commi su un totale di 3.063). A tali diciannove leggi del 2016 vanno comunque aggiunte anche le tre leggi emanate nel 2015. Si tratta quindi di un corpus legislativo che attualmente raggiunge il numero di ventiquattro leggi regionali (legge regionale 22/2015 e 23 leggi regionali ad essa collegate) attuative in Toscana della riforma avviata dalla legge 56/2014. 

Quest’ultima sembra esprimere un indirizzo “municipalista”, orientando i legislatori (statale e regionale) verso il trasferimento delle funzioni non fondamentali dalle Province verso i Comuni o le Unioni di essi. Tale impostazione pare ribadita dall’Accordo siglato in Conferenza unificata. Rispetto a questo quadro la Toscana, con la legge regionale 2/2015, ha orientato invece il trasferimento delle funzioni prevalentemente verso la Regione, che così da ente di indirizzo e programmazione è diventata anche ente di gestione delle funzioni provinciali non fondamentali, che ad essa vengono trasferite. 

Le fusioni dei Comuni. Nel 2016, le forze politiche e l’apparato tecnico del Consiglio sono stati fortemente impegnati ad affrontare due casi emblematici delle difficoltà delle fusioni. Il primo è costituito dalla fusione dei comuni di Capolona e Subbiano, oggetto di due proposte di legge di iniziativa popolare sostanzialmente identiche. La situazione si è risolta in via di fatto dal momento che uno dei due comitati promotori non ha poi depositato le firme necessarie per la prosecuzione dell’iter. Il secondo caso problematico è rappresentato dalla proposta di legge di iniziativa popolare per la fusione dei comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna ed Ortignano Raggiolo e dalla proposta di legge 68, di iniziativa della Giunta regionale istitutiva del Comune di Chiusi della Verna, Chitignano, Castel Focognano. È di tutta evidenza che le due proposte di fusione si sovrappongono in quanto entrambe comprendono il comune di Chiusi della Verna e i criteri di coordinamento dei due procedimenti legislativi non sono di facile individuazione. La questione è stata oggetto di ampi confronti politici e approfondimenti giuridici, che sono culminati nel parere espresso dal Collegio di garanzia nell’anno in corso, con il quale il collegio ha ritenuto possibile lo svolgimento contestuale di tutte le consultazioni referendarie per tutti i cinque comuni interessati dalle due diverse proposte di fusione, con quesiti differenziati in ragione della posizione dei singoli comuni. 

La programmazione economica e finanziaria. La legge regionale 1/2015 in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili ha permesso alla Corte costituzionale di individuare gli spazi di autonomia regionale che residuano dopo le progressive riforme in tema di armonizzazione dei bilanci e coordinamento finanziario, le cui tappe principali sono segnate dal decreto legislativo 118/2011, che ha dettato i principi fondamentali dell’ordinamento della finanza pubblica, la legge costituzionale 1/2012, che ha introdotto l’obbligo del pareggio di bilancio, la legge 243/2012 in materia di equilibrio dei bilanci delle regionali e degli enti locali. La legge regionale 1/2015 è stata oggetto della sentenza 184/2016 della Corte costituzionale, con la quale è stata complessivamente confermata la disciplina generale dettata dalla Regione. 

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